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Sentenza

Sentenza n. 1011/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, giudice del lavoro, n. 541 del 13 giugno 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n. 541 del 13 giugno 2023. Nel corso del giudizio ha riferito che, nelle more, il Ministero resistente aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento dovuto. Non risultano ulteriori motivi di censura o contestazioni sostanziali esaminate dal giudice.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall’amministrazione fosse pienamente satisfattivo e avesse integralmente dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, sicché la condotta dell’amministrazione ha reso necessario il giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso dalla ricorrente per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate valutando quale parte sarebbe risultata soccombente e quale condotta abbia reso necessario il processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere quando la prestazione eseguita sia pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite, dovendo queste essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, poiché la sua condotta ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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