Sentenza n. 194/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 246/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 25/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 246/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 246/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 25 febbraio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 22 agosto 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi novanta giorni il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, rimane ineseguita da parte dell'amministrazione obbligata.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo o esecutivo derivante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo di esecuzione deve essere adempiuto detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte in esecuzione della decisione.
Come è indicizzato
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