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Sentenza

Sentenza del 05/01/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Milano

Contratto di affitto di azienda stipulato tra società controllata e controllante facenti capo entrambe a due coniugi - Successiva fusione delle due società - Perdite della controllata ripianate dai finanziamenti in conto soci effettuati dalla controllante - Versamenti di imposta della controllante compensati dal credito Iva maturato dalla controllata - Simulazione - Intento elusivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha contestato la natura simulata ed elusiva del contratto di affitto d’azienda stipulato tra società controllata e controllante, seguito dalla fusione delle due società. Sono stati valorizzati anche il ripianamento delle perdite della controllata mediante finanziamenti in conto soci effettuati dalla controllante e la compensazione di versamenti d’imposta della controllante con il credito IVA maturato dalla controllata. Secondo il Fisco, tali operazioni sarebbero state prive di effettiva sostanza economica e finalizzate a ottenere un indebito vantaggio fiscale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta economicamente plausibile la separazione tra la proprietà dell’immobile e la gestione dell’azienda alberghiera, soprattutto in considerazione della contrazione di un mutuo gravoso. Non è stata quindi dimostrata la simulazione del contratto di affitto d’azienda. È stata inoltre considerata non priva di rilievo economico la scelta di imputare alla società destinata a beneficiare dei maggiori ricavi derivanti dalla ristrutturazione dell’immobile una parte dei relativi costi tramite un significativo aumento del canone. Le operazioni infragruppo, pur collegate e successive, non sono state ritenute sufficienti a provare un intento elusivo.

Massime di principio

  • La presenza di società appartenenti allo stesso gruppo e riconducibili ai medesimi soggetti non dimostra, di per sé, la simulazione o l’elusività di un contratto infragruppo.
  • La separazione tra proprietà immobiliare e gestione dell’attività può avere una concreta ragione economica, ad esempio la necessità di finanziare investimenti mediante mutui o di isolare differenti rischi aziendali.
  • Per contestare un contratto di affitto d’azienda come simulato o elusivo non basta evidenziare collegamenti societari, perdite, finanziamenti infragruppo o compensazioni fiscali: occorre dimostrare l’assenza di sostanza economica e l’effettiva finalità di ottenere un vantaggio fiscale indebito.
  • Un canone più elevato può essere giustificato quando la società conduttrice beneficia dei maggiori ricavi prodotti da investimenti o ristrutturazioni sostenuti nell’ambito dell’operazione.
  • La valutazione deve considerare l’insieme delle operazioni e le loro ragioni economiche concrete, senza presumere automaticamente che la successiva fusione o la compensazione di crediti fiscali rendano il progetto elusivo.

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