Cassazione Penale, Ordinanza n. 14637/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna del Tribunale di Roma a un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in fattispecie di lieve entità. Il ricorso, affidato a due motivi, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche da riconoscere in prevalenza rispetto alla recidiva specifica e infraquinquennale ritenuta a carico dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, assunta come sproporzionata rispetto al fatto. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze si risolvessero nella riproposizione delle medesime questioni già sottoposte al giudice di appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata, non illogica e non meramente apparente, poiché la Corte di appello aveva valorizzato elementi concreti del fatto, tra cui il quantitativo di cocaina e crack pari a complessive 65 dosi medie singole, la suddivisione in 33 involucri, la custodia della sostanza nella biancheria intima e il possesso di denaro in banconote di vario taglio. Quanto alla pena, la Corte ha rilevato che la censura mirava solo a ottenere una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Fattispecie incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato indirettamente nella doglianza difensiva sul diniego delle attenuanti generiche, poi ritenuto infondato/inammissibile per difetto di specifico confronto con la motivazione di merito.
art. 99 c.p.
Richiamato indirettamente nella doglianza difensiva sulla recidiva specifica e infraquinquennale, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando, pur sintetica, faccia riferimento a elementi concreti e individualizzanti del fatto, tali da consentire di comprendere la valutazione di gravità e di capacità a delinquere.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena o sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, se la decisione di merito è sorretta da argomentazione non manifestamente illogica.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, opera la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo la prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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