Sentenza n. 11699/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]". - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A.; - di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente; e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di secretazione e disposizione di ostensione dell'offerta tecnica presentata nella gara per la manutenzione delle apparecchiature biomediche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di aggiudicazione e il verbale del RUP nella parte in cui non erano state accolte le sue richieste di secretazione dell'offerta tecnica relativa al lotto 4, con conseguente messa a disposizione dell'offerta agli altri concorrenti utilmente classificati. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e sviamento. Ha inoltre invocato la violazione del giusto procedimento, dei principi di tutela della concorrenza e della par condicio e dell'art. 41 Cost. La ricorrente sosteneva di avere prodotto una dichiarazione analitica e comprovata e che le parti dell'offerta indicate come riservate contenessero know-how aziendale, la cui divulgazione avrebbe arrecato uno svantaggio competitivo. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'eventuale divulgazione dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il giudice ha rilevato che l'oscuramento dell'offerta costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e dell'accessibilità e richiede un'interpretazione rigorosa e restrittiva. L'operatore economico deve formulare una dichiarazione motivata e comprovare, con riferimento a informazioni specificamente individuate, la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni devono essere segrete, avere valore economico in ragione della segretezza ed essere protette mediante misure ragionevolmente adeguate, secondo l'art. 98 del codice della proprietà industriale. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva correttamente rilevato che i riferimenti a manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center erano generici, ripetitivi e riconducibili a contenuti ordinari e tipici delle offerte tecniche, senza dimostrazione di un vantaggio concorrenziale concreto e attuale né dell'adozione di misure interne di protezione. La genericità della dichiarazione non consentiva neppure all'Amministrazione di individuare puntualmente le parti effettivamente coperte da segreto; perciò era legittima la messa a disposizione integrale dell'offerta. Il giudice ha precisato che l'eventuale uso improprio delle informazioni acquisite può essere tutelato con gli strumenti appropriati, tra cui l'art. 2598 c.c. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'operato amministrativo è stato ritenuto legittimo. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
L'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta è subordinata alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali.
La secretazione dell'offerta è un'eccezione alla regola dell'accessibilità e richiede una dichiarazione motivata e la prova concreta della natura segreta delle informazioni.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La disposizione consente di sottrarre all'accesso, mediante oscuramento, parti dell'offerta dell'operatore economico.
L'oscuramento deve essere applicato in modo rigoroso e proporzionato esclusivamente alle informazioni effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede cumulativamente segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adeguate misure di protezione.
art. 22 l. 241/1990
Sono documenti amministrativi tutti quelli detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, anche se di natura privatistica.
La documentazione di gara rientra in linea generale nell'ambito dell'accesso, salvo le ipotesi tipiche e tassative di esclusione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il giudice ha richiamato, per relationem, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di secretazione delle offerte.
art. 116 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per l'accertamento del diritto a mantenere riservata l'offerta e la documentazione oggetto della richiesta di secretazione.
art. 2598 c.c.
Resta utilizzabile per tutelarsi contro eventuali atti di concorrenza sleale derivanti dall'uso improprio delle informazioni acquisite.
Massime di principio
- La sottrazione all'accesso di tutta o parte dell'offerta tecnica o economica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e deve essere interpretata e applicata in modo rigoroso e restrittivo.
- L'operatore economico che chiede la secretazione deve individuare specificamente le informazioni riservate e dimostrare, non limitandosi a una generica invocazione del know-how, che esse sono segrete, hanno valore economico in ragione della segretezza e sono protette mediante misure ragionevolmente adeguate, secondo i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005.
- Non ogni elemento originale dell'organizzazione o dello schema tecnico di un'offerta integra un segreto tecnico o commerciale: la tutela è riservata a elaborazioni o studi specialistici, suscettibili di applicazione in una serie indeterminata di appalti, il cui accesso procurerebbe un concreto vantaggio concorrenziale.
- Quando la dichiarazione dell'operatore è generica e stereotipata e non consente di individuare le specifiche parti dell'offerta coperte da segreto, la stazione appaltante può legittimamente disporre l'ostensione integrale dell'offerta.
- L'eventuale uso improprio delle informazioni ottenute dagli altri concorrenti non rende di per sé illegittima l'ostensione, potendo essere contrastato mediante gli strumenti civilistici appropriati, tra cui la tutela contro la concorrenza sleale.
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