Sentenza n. 5773/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento del prot. n. -OMISSIS- del 7/11/2025 emesso dall'I.C. Statale -OMISSIS- 5° CD con sede in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente p.t., comunicato in pari data; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze; nonché per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, dal minore, in seguito al loro comportamento illecito e reiterato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che il Giudice adito vorrà valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore, per l’anno scolastico 2025/2026, di 9 ore settimanali di sostegno, nonostante il G.L.O. avesse indicato come necessario un sostegno di 18 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato l’atto del 7 novembre 2025 che assegnava al figlio, affetto da disturbo del linguaggio con deficit dell’attenzione e iperattività di grado moderato e riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, 9 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore e della necessità di 18 ore già indicata dal G.L.O. nella verifica finale del P.E.I. per l’anno scolastico precedente. Hanno chiesto l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto a un sostegno adeguato anche per gli anni futuri, previa valutazione annuale nel P.E.I., e il risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione del sostegno necessario alla piena inclusione scolastica. Dopo l’assegnazione delle ulteriori 9 ore in esecuzione della tutela cautelare, i ricorrenti hanno dichiarato sopravvenuto il difetto d’interesse all’annullamento, insistendo sulla domanda risarcitoria e sostenendo che le ore aggiuntive fossero state attribuite soltanto il 5 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse la domanda di annullamento, poiché i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo la conclusione dell’anno scolastico. Ha respinto la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni futuri: il fabbisogno deve essere valutato dinamicamente dall’amministrazione all’inizio di ciascun anno scolastico e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Ha accolto la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione del sostegno nella misura necessaria all’integrazione scolastica. La privazione delle ore necessarie, già quantificate dal G.L.O. in 18, fonda sia il danno ingiusto sia la colpa dell’amministrazione; la carenza di organico non costituisce forza maggiore idonea a escludere la responsabilità, né può incidere sui diritti alla salute, allo studio e alla piena integrazione scolastica. Il danno è liquidato equitativamente in 1.000 euro per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l’intero orario scolastico, dal 15 settembre 2025 alla data di effettiva assegnazione delle ore aggiuntive. Non essendo stata prodotta la nota del 5 febbraio 2026 invocata dai ricorrenti, il TAR ha assunto come termine finale il 12 gennaio 2026, data attestata dalla comunicazione del dirigente scolastico. L’amministrazione è stata inoltre condannata a pagare 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori. La motivazione indica una volta la data del 12 gennaio 1996, ma il contesto e la precedente attestazione individuano il 12 gennaio 2026.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Rileva il Tribunale come – relativamente all’azione rivolta all’annullamento, ex art. 29 c.p.a., del provvedimento in epigrafe – il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente nelle proprie note conclusive
La dichiarazione della parte, resa prima della decisione, di non avere più interesse all’azione di annullamento comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Al riguardo si consideri che, per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, può rinviarsi, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, sentenze 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313
La disposizione è richiamata per giustificare, per esigenze di sinteticità, il rinvio a precedenti della Sezione sui presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
Massime di principio
- La domanda di accertamento del diritto a un determinato numero di ore di sostegno per anni scolastici futuri non può essere accolta quando la determinazione del fabbisogno richiede valutazioni dinamiche da compiere dall’amministrazione all’inizio di ciascun anno scolastico: il giudice non può pronunciarsi anticipatamente su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- La mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto, quando tale fabbisogno sia stato riconosciuto dagli organi scolastici competenti, può integrare il danno ingiusto e fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per le conseguenze sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica dell’alunno.
- La consapevole assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello riconosciuto necessario può integrare l’elemento soggettivo della responsabilità dell’amministrazione; la carenza di organico non costituisce, di per sé, forza maggiore idonea a escludere la colpa o a giustificare la compressione dei diritti alla salute, allo studio e all’integrazione scolastica.
- In mancanza di prova di una diversa data di adeguamento, il danno da mancata fruizione del sostegno può essere liquidato equitativamente per ciascun mese, dalla data di avvio dell’anno scolastico fino alla data di effettiva assegnazione delle ore necessarie.
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