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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06378/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla manifesta infondatezza del primo motivo sia sulla genericità del secondo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/05/2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare il particolare valore del danno o del lucro. Con il secondo motivo ha lamentato la carenza motivazionale della decisione e l'illegittimità di una motivazione resa per relationem. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello era congrua e immune da illogicità nel negare una specifica attenuazione, anche in considerazione del fatto che l'imputato, entrato per operare indisturbato, avrebbe avuto l'intera abitazione e il suo contenuto a disposizione se non fosse stato fermato. Il secondo motivo è stato giudicato del tutto generico, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando, alla luce delle circostanze del fatto, non emergano ragioni per una specifica attenuazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione presenti effettivi vizi riconducibili alla nozione di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; una motivazione congrua e logicamente corretta non è censurabile sotto tale profilo.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche indicazioni a sostegno della censura; la doglianza generica, priva dell'indicazione degli elementi su cui si fonda, è inammissibile.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il giudice di merito motivi in modo congruo sul fatto che le concrete modalità della condotta non consentivano una specifica riduzione del disvalore del fatto.
  • Il vizio di motivazione in cassazione non può essere dedotto in termini meramente assertivi: è necessario confrontarsi con la motivazione impugnata e individuare puntualmente le ragioni della pretesa illogicità o carenza.
  • La censura contro una motivazione per relationem è inammissibile se non viene chiarito quali passaggi del provvedimento richiamato o quali elementi fattuali rendano realmente incomprensibile o viziata la decisione.
  • La genericità del motivo di ricorso integra autonoma causa di inammissibilità quando impedisce al giudice di legittimità di comprendere il perimetro della doglianza e di esercitare il controllo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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