Cassazione Penale, Sentenza n. 47331/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 26/04/2023 che confermava il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente (su disponibilita' finanziarie, beni mobili e immobili) disposto nel decreto genetico del 19/01/2021. Sostengono che il sequestro era stato parametrato al profitto della truffa aggravata contestata al capo 9), reato poi pacificamente prescritto, e che, dopo la prescrizione e considerata l'inapplicabilita' dell'art. 578-bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, il valore confiscabile doveva essere rideterminato in relazione esclusiva alle ipotesi di autoriciclaggio contestate ai capi 14), 16), 18), 19) e 20), il cui profitto non puo' coincidere con quello del delitto presupposto. Denunciano altresi' violazione del principio della domanda cautelare per un presunto mutamento del titolo ablatorio non richiesto e omessa o apparente motivazione rispetto al devoluto.
La decisione
La corte ha ritenuto i ricorsi fondati nella parte centrale: ha escluso che il sequestro fosse stato disposto esclusivamente per il capo 9) e ha confermato che il vincolo era riferibile anche ai capi 14), 16), 18), 19) e 20). Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata per difetto di motivazione circa la sussistenza, dopo la prescrizione della truffa e l'inapplicabilita' dell'art. 578-bis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, di un profitto confiscabile nella misura originaria indicata (euro 1.098.073,40). La Corte ha in particolare ritenuto che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente se e in quale misura il profitto riferibile ai reati di autoriciclaggio sopravvivesse indipendentemente dal profitto della truffa prescritta, nonche' non abbia motivato la conferma integrale del sequestro. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al tribunale competente affinche' determini e motivi la persistenza e la misura del profitto confiscabile con riferimento alle specifiche ipotesi di autoriciclaggio.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la violazione del principio della domanda cautelare e della motivazione; la Corte ha esaminato le doglianze in punto di ambito di efficacia del titolo ablatorio.
art. 648-quater c.p.
Norma relativa all'autoriciclaggio evocata nella ricostruzione delle fattispecie contestate; la decisione richiama la necessita' di distinguere il profitto dell'autoriciclaggio da quello del reato presupposto.
art. 578-bis cod. proc. pen.
La Corte ricorda l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la norma, avendo natura anche sostanziale, non e' applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: quindi non poteva giustificare la confisca per equivalente riferita a reato commesso anteriormente.
Sezioni Unite, sentenza 29/09/2022 (orientamento citato)
richiamata nel testo come orientamento che limita l'efficacia retroattiva dell'art. 578-bis
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 578-bis ha effetto sostanziale e non trova applicazione rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore; ciò impone la revisione della titolarita' e della misura della confisca quando sopravvenga la prescrizione del reato originario.
Sez. F, Sentenza n. 44315 del 12/09/2013 (Cicero)
Richiamata per la distinzione tra 'profitto', 'prodotto' e 'prezzo' del reato: il 'profitto' e' il vantaggio economico immediato e diretto, il 'prodotto' rappresenta le cose create o acquisite mediante il reato.
Sez. 2, Sentenza n. 27228 del 15/09/2020 (Lolaico)
Richiama il principio secondo cui, in tema di autoriciclaggio, il prodotto/profitto/valore del reato non coincide necessariamente con i beni direttamente provenienti dal reato presupposto, ma riguarda i proventi ottenuti dall'impiego di quei beni in attivita' economiche o finanziarie.
Massime di principio
- Se la misura ablatoria e' stata originariamente parametrata al profitto di un reato che poi viene prescritto, il giudice deve verificare e motivare se sussiste un profitto confiscabile distinto riferibile ad altre fattispecie (es. autoriciclaggio) e, se necessario, rideterminarne l'ammontare.
- L'art. 578-bis c.p.p. non puo' essere usato per giustificare confische per fatti commessi prima della sua entrata in vigore: questo impone la revisione dei provvedimenti ablatori quando intervengano sopravvenienze temporali rilevanti.
- Il profitto, il prodotto e il prezzo del reato sono categorie distinte: nella vicenda dell'autoriciclaggio il profitto dell'autoriciclaggio puo' derivare dall'impiego dei proventi in attivita' economiche e non coincidere con l'ammontare originario del reato presupposto; dunque la quantificazione deve essere specifica e motivata.
- Il tribunale d'appello, quando decide in sede di riesame su misure reali, e' tenuto a valutare la persistenza del titolo e la congruita' dell'ammontare sequestrato alla luce di fatti sopravvenuti; l'omessa valutazione e motivazione puo' determinare l'annullamento con rinvio.
- L'esistenza di un titolo ablatorio riferibile anche a piu' capi rende legittimo il mantenimento del sequestro, ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare la misura e di ridimensionarla se la base normativa o fattuale che giustificava l'importo e' venuta meno.
- Se il Pubblico Ministero ha quantificato il profitto in modo indistinto tra piu' reati, il difensore puo' legittimamente chiedere la rideterminazione parametrata alle singole fattispecie; il giudice deve esaminare questa richiesta e motivare in ordine alla sussistenza dell'importo sequestrato.
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