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Sentenza

Sentenza n. 1660/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 4 novembre 2025 relativa alla richiesta di pagamento di euro 243,00 per mancato pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Provinciale aveva richiesto alla ricorrente il pagamento di euro 243,00 per mancato pagamento del ticket. Dubitando della correttezza della pretesa e intendendo tutelare in giudizio i propri interessi, la ricorrente aveva chiesto l’accesso a: l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta; il documento relativo alla prestazione sanitaria per la quale aveva usufruito dell’esenzione e alla relativa data; il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro atto utilizzato nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto di accesso. Nelle more, l’Amministrazione ha consentito parzialmente l’ostensione dei documenti indicati alle lettere b) e c).

La decisione

Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti non ancora esibiti, in quanto funzionali alla verifica della correttezza della determinazione del debito e all’eventuale tutela giudiziale. Sono stati quindi riconosciuti il diritto di prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento del costo di riproduzione, della documentazione residua, in particolare dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento. L’Azienda Sanitaria è stata ordinata a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    Il diritto di accesso documentale spetta al privato che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale ai documenti richiesti; esso comprende sia la visione sia l’estrazione di copia.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale si applica anche agli atti detenuti da soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti nella diffusione della sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso documentale è sufficiente che il richiedente dimostri un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; non è necessario che tale interesse coincida con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo.
  • L’accesso difensivo è legittimo quando la conoscenza dei documenti è strumentale e necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici, anche in vista della proposizione di un’azione giudiziale.
  • Il diritto di accesso documentale comprende sia la presa visione sia l’estrazione di copia, salvo il pagamento del costo di riproduzione.
  • La sopravvenuta ostensione parziale dei documenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti già esibiti, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto con riferimento alla documentazione ancora non ostesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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