Cassazione Penale, Sentenza n. 31025/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/12/2021 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 27/10/2015 (irrevocabile il 15/07/2016). La revoca era stata motivata dalla condanna, con sentenza del 09/07/2018, a anni 5 e mesi 8 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., commesso dal gennaio 2003 e tuttora in atto, con la conclusione che era ricorsa la causa di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. (commesso un altro delitto anteriormente al passaggio in giudicato della condizionale e la pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: 1) avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità perché in data 08/06/2021 la Corte di assise d'appello di Catanzaro aveva già rigettato analoga richiesta del Procuratore generale sulla stessa sentenza; 2) il giudice non avrebbe valutato correttamente la natura permanente del reato anteriormente commesso e, quindi, avrebbe dovuto collocare temporalmente le condotte dei partecipi, con possibile esito favorevole al ricorrente (sostiene che la condotta contestata nell'ambito dell'associazione si sarebbe concretizzata in epoca anteriore alla commissione del reato oggetto della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la precedente ordinanza dell'8/06/2021, che aveva rigettato una domanda analoga fondata su diverso titolo giustificativo (richiesta basata sull'art. 168, ultimo comma, per violazione dell'art. 164, quarto comma), non fosse preclusiva rispetto alla nuova domanda motivata sull'art. 168, comma 1, n. 2; pertanto la nuova domanda poteva essere esaminata. Quanto al profilo sulla natura permanente del reato e alla collocazione temporale delle condotte, la Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente generiche e prive di specificità (mancanza di indicazione precisa di date e argomentazioni che dimostrassero la pregressità delle condotte rispetto al passaggio in giudicato). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la condanna per questo reato costituisce il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale se commesso anteriormente al passaggio in giudicato della precedente sospensione e se la pena cumulata supera i limiti di legge.
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette un altro delitto in epoca anteriore al passaggio in giudicato della condanna per la quale era stata concessa la sospensione e la pena cumulata eccede i limiti indicati dall'art. 163; la Corte ha confermato l'applicabilità di questa causa di revoca nel caso concreto.
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena per l'applicazione e la conservazione del beneficio della sospensione condizionale; è il parametro utilizzato per verificare se la pena cumulata supera la soglia che giustifica la revoca.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Regola i casi particolari relativi alla sospensione condizionale (ad esempio ripetute concessioni); la precedente richiesta del Procuratore generale era fondata sulla violazione di questa disposizione, motivo diverso rispetto alla nuova domanda, e pertanto non preclude l'esame di una nuova domanda basata su altro titolo.
art. 168, ultimo comma, cod. pen.
Citato come base della precedente istanza rigettata (diversa dalla motivazione adottata nel provvedimento impugnato); la Cassazione ha sottolineato che una richiesta precedente rigettata sul fondamento di questo comma non impedisce una nuova richiesta motivata sull'art. 168, comma 1, n. 2.
Massime di principio
- Una precedente istanza di revoca della sospensione condizionale rigettata sulla base di un diverso titolo giustificativo non preclude una nuova istanza fondata su una causa diversa: ogni domanda va valutata rispetto al proprio titolo giuridico e agli elementi nuovi prodotti.
- La revoca per violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, richiede che il nuovo reato sia stato commesso in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e che la pena cumulata superi i limiti dell'art. 163; è necessario dimostrare concretamente tali elementi.
- Nelle contestazioni su reati di natura permanente è essenziale quantificare e collocare temporalmente la condotta dell'imputato e degli altri partecipi: deduzioni generiche sulla 'permanentita'' senza indicazioni cronologiche precise non sono sufficienti per impugnare la motivazione del provvedimento.
- In sede di impugnazione in Cassazione occorre specificare con precisione le doglianze di diritto e fornirne adeguata argomentazione; censure generiche o non corredate da elementi probatori o indici temporali concreti verranno ritenute inammissibili o infondate.
- Per la difesa, quando si contesta una revoca della sospensione condizionale è utile produrre documentazione e ricostruzione cronologica (atti, sentenze, provvedimenti, date di consumazione) che dimostri l'erronea collocazione temporale dei fatti o l'irrilevanza della nuova condanna ai fini della revoca.
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