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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40067/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Pescara per plurime imputazioni (tra le quali reati di truffa aggravata secondo gli artt. 640-bis e 640-bis, reati societari e fiscali, riciclaggio 646, delitti contro la pubblica amministrazione). Le censure principali sono: (i) mancata autonoma valutazione del Tribunale del riesame circa la qualita' di amministratore di fatto, fondata su presunte dichiarazioni generiche di ex dipendenti; (ii) insufficiente valutazione dell'attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione, dato il carattere anteriore degli elementi probatori e la cancellazione dal registro delle imprese della societa' Maira Srl; (iii) illogicita' e automatismo nella scelta della misura cautelare; (iv) deduzioni sulla qualificazione giuridica di alcune condotte (derubricazione di alcune ipotesi a delitti meno gravi o a indebita percezione di erogazioni pubbliche) e contestazione della procedibilita' di taluni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: il ricorrente non ha devoluto al giudice del riesame questioni fattuali specifiche tali da consentire una valutazione in sede di legittimita'; il Tribunale del riesame puo' legittimamente recepire e integrare le argomentazioni del GIP senza incorrere in vizio di motivazione; le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate con riferimento a un "sistema criminale articolato e ben strutturato" e alla fungibilita' degli strumenti imprenditoriali, sicche' il pericolo di reiterazione puo' essere desunto anche da condotte passate ove persistano atteggiamenti proclivi al reato; le censure proposte erano in buona parte mera rivalutazione del merito e quindi non ammissibili. Condanna alle spese processuali e irrogazione di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende. L'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari resta efficace.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalle difese in tema di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte osserva che le censure generiche sulla valorizzazione degli elementi probatori non sono ammissibili se non sono state devolute al giudice del riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al requisito dell'attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il pericolo puo' essere desunto anche da condotte passate qualora permangano atteggiamenti sintomatici della propensione a delinquere

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di scelta della misura cautelare; la Corte afferma che la misura e' stata adeguatamente motivata e proporzionata rispetto alla prognosi di pericolosita'

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al dovere di motivazione; la Corte chiarisce che il tribunale del riesame non incorre in vizio se integra e recepisce le argomentazioni del GIP, purché il percorso giustificativo complessivo risulti adeguato

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che evidenzia la peculiare funzione del giudizio di riesame; la Corte sottolinea i limiti di devoluzione e la particolarita' del contesto decisionale del riesame

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della Corte di cassazione: questa non puo' riesaminare fatti non devoluti al giudice del merito o compiere una nuova valutazione prossemica degli elementi probatori

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamata per la procedura di trattazione scritta adottata nel procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, applicata dalla Corte

  • art. 640-bis cod. pen.

    Una delle fattispecie penalmente contestate (truffa aggravata contro l'UE o fondi pubblici); la Corte non entra nel merito ma riconosce che la qualita' e la gravita' degli indizi giustificano esigenze cautelari

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio richiamata tra le contestazioni; la Corte non valuta la meritevolezza dell'imputazione ma tiene conto della complessita' del quadro indiziario nella prognosi cautelare

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamata dalle difese in ordine alla nozione di amministratore di fatto; la Corte ritiene adeguata la valutazione del giudice del merito circa la sussistenza di una qualita' di fatto, anche alla luce delle dichiarazioni e del comportamento complessivo

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione occorre devolvere al giudice del riesame questioni fattuali specifiche e precise; censure generiche o nuove ricostruzioni di merito sono inammissibili
  • Il tribunale del riesame puo' legittimamente recepire e integrare la motivazione del GIP: non vi e' automaticamente vizio quando la decisione di riesame conferma le argomentazioni del primo giudice purché le parti si integrino reciprocamente
  • Il pericolo di reiterazione puo' essere desunto anche da comportamenti e schemi criminosi risalenti nel tempo se emergono elementi che rendono attuale la propensione a delinquere; non e' necessario che gli elementi siano necessariamente recentissimi
  • La Corte di cassazione non e' una sede per la riconsiderazione integrale delle prove o per la derubricazione tipica della ricostruzione fattuale: richieste che richiedono valutazioni fattuali approfondite sono improprie in sede di legittimita'
  • Le doglianze relative alla motivazione della misura cautelare sono ammissibili solo se denunciano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicita'; semplici divergenze valutative dai giudici del merito non bastano
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve prevedere il rischio di condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria quando le censure risultano infondate o meramente rivalutative

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