Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Sezione staccata di Latina che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il silenzio del Comune sulle istanze di avvio di procedimenti di revoca di un condono edilizio e di accertamento di abusi edilizi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento del Comune di Arpino sulle istanze volte all'avvio di procedimenti di revoca del condono edilizio e di accertamento di abusi edilizi nei confronti di controinteressati. In primo grado era stato ritenuto non specificato il pregiudizio attuale e concreto derivante dal condono e dagli abusi, non potendo la sola vicinitas fondare l'interesse al ricorso. In appello sono stati dedotti quattro motivi, concernenti l'asserita illogicità della motivazione e la violazione delle norme sulla notificazione del ricorso, sulla corretta individuazione delle parti controinteressate, sugli artt. 27 e 35 del testo unico dell'edilizia, sugli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e sulle disposizioni del c.p.a. relative a parti, notificazione e trattazione. Il Consiglio di Stato aveva ordinato il deposito della documentazione attestante la notifica dell'appello all'amministrazione e ai controinteressati, ma la parte appellante non ha adempiuto a tale incombente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. L'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata all'amministrazione intimata e ad almeno uno dei controinteressati individuati nei provvedimenti dei quali era stata chiesta la revoca. Poiché le parti appellate non si sono costituite e l'appellante non ha depositato la prova della rituale notificazione, non è stata dimostrata la regolare instaurazione del contraddittorio. La pronuncia è stata quindi definita in rito, senza esaminare le censure relative alla carenza di interesse, al silenzio dell'amministrazione e alla disciplina edilizia. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto la domanda di primo grado era stata proposta sulla base di tali disposizioni, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato tra i motivi d'appello in relazione alla notificazione del ricorso; la decisione si fonda sulla mancata prova della rituale notificazione dell'appello alle parti appellate.

  • art. 73 c.p.a.

    Il richiamo è avvenuto per l'avviso alle parti della possibile definizione in rito per inammissibilità dell'appello.

  • artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001

    Richiamati nei motivi d'appello in relazione ai procedimenti edilizi oggetto delle istanze, senza essere esaminati nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello amministrativo, quando le parti appellate non si costituiscono, l'appellante deve fornire la prova della rituale notificazione del gravame all'amministrazione intimata e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato o nei provvedimenti cui la domanda si riferisce.
  • La mancata produzione della prova della notificazione dell'appello alle parti necessarie, nonostante uno specifico ordine istruttorio del giudice, impedisce di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio e comporta l'inammissibilità dell'appello.
  • L'inammissibilità dell'appello per vizio di notificazione o per mancata prova della notificazione preclude l'esame dei motivi riguardanti il merito della controversia e della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.