Sentenza n. 4687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Sezione staccata di Latina che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il silenzio del Comune sulle istanze di avvio di procedimenti di revoca di un condono edilizio e di accertamento di abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento del Comune di Arpino sulle istanze volte all'avvio di procedimenti di revoca del condono edilizio e di accertamento di abusi edilizi nei confronti di controinteressati. In primo grado era stato ritenuto non specificato il pregiudizio attuale e concreto derivante dal condono e dagli abusi, non potendo la sola vicinitas fondare l'interesse al ricorso. In appello sono stati dedotti quattro motivi, concernenti l'asserita illogicità della motivazione e la violazione delle norme sulla notificazione del ricorso, sulla corretta individuazione delle parti controinteressate, sugli artt. 27 e 35 del testo unico dell'edilizia, sugli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e sulle disposizioni del c.p.a. relative a parti, notificazione e trattazione. Il Consiglio di Stato aveva ordinato il deposito della documentazione attestante la notifica dell'appello all'amministrazione e ai controinteressati, ma la parte appellante non ha adempiuto a tale incombente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. L'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata all'amministrazione intimata e ad almeno uno dei controinteressati individuati nei provvedimenti dei quali era stata chiesta la revoca. Poiché le parti appellate non si sono costituite e l'appellante non ha depositato la prova della rituale notificazione, non è stata dimostrata la regolare instaurazione del contraddittorio. La pronuncia è stata quindi definita in rito, senza esaminare le censure relative alla carenza di interesse, al silenzio dell'amministrazione e alla disciplina edilizia. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto la domanda di primo grado era stata proposta sulla base di tali disposizioni, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 41 c.p.a.
Richiamato tra i motivi d'appello in relazione alla notificazione del ricorso; la decisione si fonda sulla mancata prova della rituale notificazione dell'appello alle parti appellate.
art. 73 c.p.a.
Il richiamo è avvenuto per l'avviso alle parti della possibile definizione in rito per inammissibilità dell'appello.
artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001
Richiamati nei motivi d'appello in relazione ai procedimenti edilizi oggetto delle istanze, senza essere esaminati nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello amministrativo, quando le parti appellate non si costituiscono, l'appellante deve fornire la prova della rituale notificazione del gravame all'amministrazione intimata e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato o nei provvedimenti cui la domanda si riferisce.
- La mancata produzione della prova della notificazione dell'appello alle parti necessarie, nonostante uno specifico ordine istruttorio del giudice, impedisce di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio e comporta l'inammissibilità dell'appello.
- L'inammissibilità dell'appello per vizio di notificazione o per mancata prova della notificazione preclude l'esame dei motivi riguardanti il merito della controversia e della sentenza di primo grado.
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