Cassazione Penale, Sentenza n. 45701/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Del Prete impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva: sottrazione di 81.000 euro e cessione di un ramo d'azienda a società riconducibile a familiari) e di bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna dei libri e delle scritture contabili). Deduce due motivi: (1) responsabilità: carenza di prova di atti dispositivi a suo carico, inosservanza del requisito oggettivo per la bancarotta documentale perché il curatore non avrebbe mai richiesto la documentazione e non sarebbe riuscito a contattare il rappresentante legale; mancanza di motivazione circa il dolo e le funzioni gestorie attribuitegli; (2) trattamento sanzionatorio: illogicità nell'esclusione delle attenuanti generiche basata sulla mancata resipiscenza/collaborazione (scelte processuali), errata applicazione della continuazione senza indicazione della pena base, e declaratoria di inammissibilità dell'appello sulla revoca delle statuizioni accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure eccentriche, generiche e aspecifiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato che Del Prete è stato ritenuto amministratore di fatto sulla base di dichiarazioni di dipendenti e fornitori e che gli obblighi di deposito dei bilanci (ultimi tre esercizi) e della consegna della documentazione contabile al curatore derivano direttamente dalla legge fallimentare, indipendentemente da una richiesta del curatore. Quanto alla distrazione di denaro e beni, la Corte ha ricordato che la prova può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti generiche per mancanza di resipiscenza; ha spiegato che, nei reati fallimentari commessi nell'ambito di un medesimo fallimento, le condotte mantengono autonomia ontologica e si applica la disciplina speciale del cumulo giuridico prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare (senza necessità di individuare una pena base secondo la disciplina ordinaria della continuazione). Infine ha ritenuto generica la censura sull'inammissibilità del motivo d'appello sulle statuizioni accessorie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la responsabilità può colpire anche l'amministratore di fatto e si applica indipendentemente da ruoli formali.
art. 223 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Richiamata come norma di riferimento tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta; conferma il quadro sanzionatorio e le tipologie di reato fallimentare coinvolte.
art. 15 legge fallimentare
Imporre all'imprenditore l'obbligo di depositare in cancelleria, nella fase prefallimentare, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata; obbligo normativo autonomo non subordinato a richiesta del curatore.
art. 86 legge fallimentare
Obbligo di consegna al curatore di tutta la documentazione contabile: dovere diretto dell'imprenditore/amministratore che non esige una sollecitazione per configurare l'omissione.
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Disciplina il cumulo giuridico speciale per i reati fallimentari commessi nell'ambito dello stesso fallimento; le condotte restano autonome ma, ai fini sanzionatori, si applica una disciplina unificatrice che non richiede la determinazione di una pena base come nella continuazione ordinaria.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione ordinaria richiamata per distinguere la disciplina speciale prevista per i reati fallimentari (art. 219 l. fall.) dalla continuazione ordinaria; la Corte chiarisce che la disciplina speciale derogatoria rende inutile l'applicazione dell'art. 81 nel modo ordinario.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma processuale che giustifica l'inammissibilità del ricorso per genericità/aspecificità del motivo quando non siano indicate le ragioni che contestano la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici, con puntuale confronto con le argomentazioni del giudice di merito: censure generiche o astratte sono inammissibili.
- L'obbligo di depositare i bilanci prefallimentari e di consegnare la contabilità al curatore deriva direttamente dalla legge fallimentare e non richiede una formale richiesta del curatore perché l'omissione integra il reato documentale.
- La responsabilità per bancarotta può colpire l'amministratore di fatto anche in assenza di ruoli formali, se emergono elementi (dichiarazioni di dipendenti/fornitori, comportamenti) che dimostrino l'effettiva gestione.
- La prova della distrazione o occultamento di beni può essere ricavata dalla mancata dimostrazione della destinazione degli stessi da parte dell'amministratore: il fatto che non siano individuati atti dispositivi formali non esclude la responsabilità.
- Nelle fattispecie fallimentari multiple riconducibili allo stesso fallimento le condotte mantengono autonomia, ma ai fini della pena si applica il cumulo giuridico speciale (art. 219 l. fall.), perciò non è necessario individuare una pena base come nella continuazione ordinaria.
- L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata sulla base della mancanza di effettiva resipiscenza e collaborazione; scelte difensive e processuali non sempre equivalgono a resipiscenza.
- Le censure relative al trattamento sanzionatorio devono indicare chiaramente i profili di erroneità rispetto alla motivazione del giudice di merito: rimangono inammissibili quelle formulate in termini generici.
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