Corte di giustizia, Ordinanza C-411/25
Ordinanza della Corte (camera di ammissione dei ricorsi) del 18 novembre 2025. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Versiontech, Inc. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-411/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ammette l’impugnazione proposta dall’EUIPO contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio dell’Unione europea VERSIONTECH/VERIZON. Ritiene sufficientemente dimostrato che il ricorso solleva una questione importante sulla portata del potere di riforma del Tribunale quando la commissione di ricorso dell’EUIPO non abbia esaminato tutti i profili di fatto e di diritto rilevanti. Le spese restano riservate.
Ammissione di un’impugnazione dell’EUIPO: la Corte verifica se il ricorso sollevi una questione importante sulla portata del potere di riforma del Tribunale nelle controversie sui marchi UE.
La questione giuridica
Se l’impugnazione dell’EUIPO, diretta contro la sentenza del Tribunale che ha annullato una decisione della commissione di ricorso e ha riformato la decisione dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto alla portata del potere di riforma del Tribunale quando la commissione di ricorso non abbia esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Principio di diritto
L’impugnazione è ammessa quando il ricorrente dimostra, con elementi concreti e pertinenti, che il ricorso solleva una questione che va oltre il caso concreto e riguarda in modo significativo la delimitazione della portata e delle condizioni di esercizio del potere di riforma del Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001; tale questione è idonea a incidere sull’unità, sulla coerenza e sullo sviluppo del diritto dell’Unione, anche nel sistema di controllo delle decisioni dell’EUIPO.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 171 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 263, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea
La Corte di giustizia, in Sezione ammissione delle impugnazioni, si pronuncia su una domanda di ammissione proposta dall’EUIPO avverso una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di nullità di un marchio dell’Unione europea. La questione centrale riguarda la delimitazione del potere di riforma del Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001.
Parti e contesto del procedimento
L’EUIPO è il ricorrente in impugnazione. Le altre parti sono Versiontech Inc., ricorrente in primo grado, e Verizon Trademark Services LLC, interveniente in primo grado. La sentenza impugnata è quella del Tribunale del 30 aprile 2025, Versiontech/EUIPO – Verizon Trademark Services (VersionTech), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2024, adottata in un procedimento di dichiarazione di nullità.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama il sistema di ammissione preventiva delle impugnazioni previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto, nonché le regole procedurali degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura. Sul merito della controversia, la domanda di ammissione si fonda sull’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
Motivo e questione sollevata dall’EUIPO
L’EUIPO deduce un motivo unico, sostenendo che il Tribunale avrebbe ecceduto il proprio potere di riforma. In particolare, contesta che il Tribunale abbia ritenuto soddisfatte le condizioni per riformare la decisione della commissione di ricorso, benché quest’ultima avesse valutato il rischio di confusione solo con riguardo alla percezione della parte germanofona del pubblico di riferimento, senza esaminare la parte non germanofona.
Secondo l’EUIPO, il Tribunale non poteva sostituirsi alla commissione di ricorso e decidere per la prima volta su elementi di fatto e di diritto non ancora esaminati, soprattutto quanto alla percezione del pubblico non germanofono. L’ufficio sottolinea inoltre che una simile impostazione inciderebbe sulla competenza delle commissioni di ricorso e sulla tutela giurisdizionale delle parti interessate.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità della domanda
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare in modo chiaro il motivo di impugnazione, la questione di diritto posta, le disposizioni o la giurisprudenza asseritamente violate e le ragioni concrete dell’importanza della questione.
Nel caso di specie, la Corte rileva che l’EUIPO ha formulato con precisione il motivo unico, ha individuato i punti contestati della sentenza del Tribunale e ha spiegato l’errore di diritto asserito. Inoltre, ha chiarito che la questione di fondo riguarda la portata del potere di riforma del Tribunale e ha fornito ragioni concrete per cui tale questione è importante oltre il caso concreto.
Ragioni dell’importanza della questione
La Corte accoglie in particolare l’argomento secondo cui la questione ha carattere orizzontale e riguarda tutti i procedimenti in cui il Tribunale controlla decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO. Rileva anche che si tratta di una questione di rilievo costituzionale, poiché il Tribunale deve agire entro i limiti delle competenze attribuitegli dal diritto primario e derivato.
La Corte considera inoltre pertinente l’argomento relativo all’impatto sulla tutela giurisdizionale effettiva e sul ruolo delle commissioni di ricorso indipendenti nel sistema di controllo delle decisioni dell’EUIPO. Viene valorizzato anche il richiamo alla recente giurisprudenza nella causa EUIPO/Neoperl, che aveva già chiarito i limiti del potere di riforma del Tribunale.
Dispositivo
La Corte conclude che la domanda di ammissione dimostra in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è ammessa e le spese sono riservate al giudizio di merito.
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