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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatrice)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo a una struttura alberghiera. Una società ha convenuto l'altra chiedendo, in via principale, di accertare che il contratto stipulato nel 1993 e formalmente qualificato come affitto di azienda fosse in realtà simulato relativamente e celasse un contratto di locazione di immobile ad uso alberghiero. La controparte ha a sua volta agito per la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda e per il rilascio. Riunite le cause, il Tribunale ha rigettato la domanda di simulazione e accolto quella di risoluzione; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla simulazione e sulla nullità/interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la simulazione e nel valorizzare fatti e documenti con motivazione difforme da quella del primo giudice; 2) violazione delle norme processuali per l'utilizzo del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. in una controversia che, secondo loro, avrebbe dovuto seguire il rito del lavoro/locatizio, con conseguente nullità del giudizio; 3) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, contestando l'accoglimento della domanda avversaria e l'esclusione dell'eccezione di inadempimento opposta per giustificare il mancato pagamento dei canoni; 4) violazione dell'art. 1461 c.c., per non avere la Corte riconosciuto il diritto di sospendere l'adempimento in ragione del mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte; 5) omesso esame/omessa pronuncia sulla dedotta mancata risoluzione del contratto per tolleranza della parte avente diritto e sulla asserita rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata in via prioritaria sulla mancata prova di una controdichiarazione o di un diverso contenuto negoziale contrario al contratto apparente; le ulteriori argomentazioni della Corte d'appello erano state reputate dalla Cassazione solo confutazione di una diversa prospettiva interpretativa del contratto, non decisiva rispetto alla domanda di simulazione. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato, in via generale, che il procedimento sommario di cognizione non è utilizzabile per controversie assoggettate a un rito speciale a cognizione piena diverso dal rito ordinario; tuttavia ha dichiarato inammissibile la censura perché non era dimostrato che l'eccezione di inammissibilità fosse stata tempestivamente proposta nella prima udienza, momento oltre il quale il potere officioso del giudice e quello di parte restano preclusi. Gli altri motivi sono stati parimenti ritenuti inammissibili per difetto di specificità, autosufficienza e per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione processuale affrontata sul secondo motivo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla simulazione del contratto; la Corte ribadisce che per provare la simulazione occorre dimostrare un contenuto negoziale contrario al contratto apparente, formato anteriormente o contestualmente, anche mediante controdichiarazione.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non decisivo nel percorso argomentativo della Corte, che ha centrato il rigetto sulla mancata prova della simulazione.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte non lo sviluppa autonomamente, reputando inammissibile la censura sul punto.

  • art. 1424 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non incide sulla ratio decidendi individuata dalla Corte.

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma che disciplina il procedimento sommario di cognizione; la Corte afferma che tale rito non è adottabile per cause soggette a riti speciali a cognizione piena diversi dal rito ordinario.

  • art. 702-ter c.p.c.

    secondo comma; quarto comma; settimo comma

    il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda se la causa non rientra tra quelle del rito sommario; il potere officioso e quello della parte di dedurre il vizio devono essere esercitati nella prima udienza, oltre la quale la questione resta preclusa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso relativi a violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità del giudizio per vizi del rito.

  • art. 360-bis n. 2 c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile un motivo che non rende decisiva la violazione processuale dedotta, poiché non chiarisce la tempestiva sollecitazione del rilievo nella prima udienza.

  • art. 1461 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la sospensione dell'adempimento per mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte; la censura è ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nella motivazione sulla prova della simulazione, in combinazione con le norme sulla prova documentale.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato quale norma sulla confessione, idonea a provare il contenuto negoziale difforme rispetto al contratto apparente.

  • art. 2736 c.c.

    richiamato quale norma in tema di giuramento, come mezzo di prova del contenuto contrario al contratto simulato.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato quale disciplina della confessione giudiziale nel processo civile.

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato quale disciplina del giuramento decisorio, quale possibile prova della simulazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    richiamato nella parte relativa al giudicato esterno; la Corte ricorda che, in certe ipotesi, la sentenza difforme dal giudicato esterno può essere impugnata con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 2712 c.c.

  • art. 27, comma terzo, L. 27 luglio 1978, n. 392

    richiamato dalla domanda originaria per qualificare il rapporto come locazione di immobile ad uso alberghiero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella simulazione contrattuale, la parte che invoca la divergenza tra volontà e apparenza deve provare il contenuto negoziale effettivo e contrario al contratto apparente, normalmente mediante controdichiarazione o altri mezzi idonei; in difetto di tale prova, la domanda va rigettata.
  • In cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma colpisce argomentazioni solo accessorie o sviluppi motivazionali non decisivi.
  • Il procedimento sommario di cognizione non è, secondo la lettura accolta dalla Corte, utilizzabile per controversie soggette a riti speciali a cognizione piena diversi dal rito ordinario; tuttavia la deduzione del vizio va proposta tempestivamente nella prima udienza, perché oltre tale momento il potere officioso del giudice e quello di parte restano preclusi.
  • L'eccezione di inammissibilità per erronea introduzione della causa con il rito sommario non può essere utilmente dedotta in cassazione se il ricorso non dimostra che essa sia stata tempestivamente sollevata e non esaminata nella sede processuale fisiologica.
  • Le censure di legittimità che si risolvono in una diversa lettura dei fatti, o che non rispettano i requisiti di specificità e autosufficienza, sono inammissibili.
  • Il controricorso può valere come ricorso incidentale solo se contiene i requisiti minimi richiesti per il ricorso, inclusa una chiara richiesta di cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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