Cassazione Penale, Sentenza n. 420/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del 28/10/2021 che, in sede di ottemperanza, aveva ordinato al direttore della Casa Circondariale di Viterbo di dare esecuzione all'ordinanza dell'11/02/2021 concernente l'uso di due ore quotidiane all'aria aperta e un'ora nelle sale comuni per il detenuto Lamari Carmelo. Il ricorso denunciava violazione e erronea applicazione dell'art. 35-bis, comma 5, legge n. 354/75 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo che l'ordinanza dell'11/02/2021 non era definitiva perché era stato tempestivamente proposto reclamo dal D.A.P., con documentazione di protocollo e di avvenuta spedizione/consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza dell'11/02/2021 era stata effettivamente reclamata in modo tempestivo e rituale (reclamo D.A.P. protocollato 10/03/2021; raccomandata spedita 18/03/2021 e consegnata 19/03/2021). Perciò il Magistrato di sorveglianza ha errato nel ritenere definitivo il provvedimento e nell'ordinare l'ottemperanza. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Viterbo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 5, legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Il potere di disporre l'ottemperanza si fonda sulla definitività del provvedimento da eseguire; se la decisione è soggetta a reclamo tempestivo non è definitiva e non poteva essere eseguita mediante ordinanza di ottemperanza
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per "violazione ed erronea applicazione della legge"; la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie perché il Magistrato ha erroneamente applicato la regola della definitività
Massime di principio
- Prima di ordinare o disporre l'ottemperanza di un provvedimento, il giudice deve accertare la definitività di tale provvedimento; l'esistenza di un reclamo o altro rimedio pendente impedisce l'esecuzione
- La tempestività e la prova dell'impugnazione (protocollo, spedizione e consegna) sono elementi decisivi: vanno verificati e documentati prima di dare esecuzione
- Se sussiste dubbio sulla definitività, è preferibile sospendere l'ottemperanza e chiedere chiarimenti o disporre accertamenti formali, per evitare annullamento in sede di legittimità
- L'ottemperanza eseguita su provvedimento non definitivo può essere contestata dal Ministero o da altra parte interessata ed è suscettibile di essere annullata con rinvio dalla Cassazione
- Nel caso di provvedimenti relativi ai diritti del detenuto, l'organo che ordina l'esecuzione deve valutare attentamente l'esistenza di impugnazioni formali anche promosse da organi amministrativi come il D.A.P.
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