Cassazione Civile, Ordinanza n. 25879/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite nasce dall'azione proposta dalla curatela di una società fallita per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, l'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi la proprietà di un immobile. L'iniziativa era fondata sull'esistenza di un credito risarcitorio derivante da un precedente giudizio di responsabilità contro amministratori e sindaci della società poi fallita. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello, mentre la sola coniuge destinataria dell'azione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 291 c.p.c. per asserita tardività della notificazione della citazione in rinnovazione disposta dal tribunale, sostenendo che l'atto fosse stato consegnato all'UNEP oltre il termine perentorio fissato; (2) violazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che mancasse l'animus spoliandi, poiché l'immobile era già ipotecato, e che non vi fosse consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, dato che il credito risarcitorio non era ancora definitivamente accertato al momento della costituzione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che dalla documentazione processuale non emergesse la data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario e che la dicitura manoscritta 'ultimo giorno 28/5/2012' non costituisse prova della tardiva consegna, aggiungendo che la ricorrente non aveva confutato l'ulteriore rilievo della sentenza impugnata, secondo cui dal verbale di udienza risultava che la notificazione era stata richiesta il 10/5/2012. Sul secondo motivo ha affermato che, in tema di revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale costituito dopo l'assunzione del debito, basta la consapevolezza del pregiudizio per il creditore, ossia la previsione di un danno potenziale, senza bisogno dell'intenzione di ledere; inoltre, la natura litigiosa del credito non impedisce di far decorrere il presupposto temporale dalla data del fatto illecito, e l'esistenza di un'ipoteca sul bene non esclude l'eventus damni, poiché la valutazione va compiuta in chiave prognostica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
La Corte lo richiama per esaminare la dedotta nullità/tardività della rinnovazione della notificazione, ma esclude che dagli atti emerga la prova della tardiva consegna all'UNEP e quindi la violazione denunciata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo processuale relativo alla notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di violazione di legge sostanziale sulla revocatoria.
art. 2901 c.c.
In revocatoria ordinaria, per il fondo patrimoniale costituito dopo l'assunzione del debito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; non occorre l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale. È inoltre irrilevante che il credito sia litigioso o che il bene sia già ipotecato, poiché l'eventus damni va valutato in chiave prognostica.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La Corte esclude che dalla dicitura 'ultimo giorno' si possa ricavare, se non in via congetturale, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; il ragionamento presuntivo non è sufficiente se meramente ipotetico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria contro la costituzione di un fondo patrimoniale, quando l'atto dispositivo è successivo all'assunzione del debito, la scientia damni richiede la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, anche solo come danno potenziale; non occorre provare un animus nocendi specifico.
- Se il credito è litigioso ma trova titolo in un fatto illecito o in un rapporto già sorto, la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo va apprezzata in relazione alla data del fatto genetico del credito, non alla data della successiva pronuncia giudiziale di accertamento.
- Ai fini dell'eventus damni, la presenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude di per sé il pregiudizio per i creditori: la verifica deve essere compiuta con giudizio prognostico, considerando l'eventuale venir meno o ridimensionamento della garanzia reale.
- Nel dedurre un error in procedendo sulla notificazione, il ricorrente deve confrontarsi con tutti gli argomenti decisivi della sentenza impugnata e non può limitarsi a una lettura congetturale degli atti quando la data rilevante non sia documentalmente provata.
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