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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13134/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza e ha annullato la sentenza impugnata per nullità insanabile derivante dall'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia. Ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è basato sulla violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.: la Corte d'appello ha trattato il giudizio in assenza della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia dell'appellante (che peraltro aveva redatto l'appello), procedendo invece a notificare l'avviso a un difensore d'ufficio nominato presumibilmente per sopperire all'erronea convinzione del decesso del difensore di fiducia. La difesa ha lamentato che tale omissione abbia pregiudicato il diritto di difesa e configurato una nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi del comma 1, lett. c). La Corte ha interpretato tale norma nel senso che la mancata comunicazione al difensore scelto non può essere sanata dalla notificazione in favore di un difensore d'ufficio nominato in sua sostituzione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Il comma 1 impone l'avviso al difensore e disciplina le nullità connesse; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare l'insanabilità della violazione procedurale in esame.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato ascritto al ricorrente (indicata nell'epigrafe della sentenza di merito); nella presente decisione la vicenda è decisa su censure di diritto processuale, non sulla valutazione del merito del reato.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia che ha effettivamente rappresentato o impugnato la decisione costituisce, di regola, una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; ciò comporta l'annullamento della decisione resa in tali condizioni.
  • La notifica dell'avviso a un difensore d'ufficio nominato in sostituzione non sanifica l'omessa comunicazione al difensore di fiducia e quindi non evita l'annullamento quando la difesa di fiducia ha svolto atti processuali rilevanti (es. redazione dell'appello).
  • In casi analoghi il rimedio pratico è l'annullamento della sentenza impugnata e l'inoltro degli atti ad altra sezione del giudice di merito per il nuovo esame del processo; la Corte di legittimità non procede ad un riesame di merito quando la questione è processuale.
  • Per il difensore e per il cliente: verificare tempestivamente le notifiche e, se si riscontra omissione dell'avviso di fissazione d'udienza, proporre immediata impugnazione o segnalazione per far valere la nullità procedurale.
  • Se sussiste il dubbio di decesso o di irreperibilità del difensore di fiducia, il giudice e gli uffici devono comunque accertare formalmente la situazione prima di procedere alla nomina di un difensore d'ufficio e alla fissazione dell'udienza, per evitare invalidità procedurali.

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