Sentenza del 19/01/2018 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni oggettivamente inesistenti - Obbligo di pagamento Iva - Diniego di detrazione Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA assolta in rivalsa su operazioni fittizie o oggettivamente inesistenti. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di poter detrarre l'imposta risultante dalle fatture ricevute. La sentenza afferma invece che il principio di neutralità dell'IVA consente la detrazione solo quando il bene o il servizio acquistato sia stato effettivamente impiegato per operazioni imponibili a valle, rientranti nell'attività d'impresa o professionale del committente e non destinate a un consumatore finale. In assenza di un'effettiva cessione o prestazione, viene meno il presupposto sostanziale del diritto alla detrazione.
La decisione
Il diniego della detrazione IVA è ritenuto legittimo perché le operazioni erano fittizie e non consentivano di dimostrare l'impiego effettivo dei beni o servizi in operazioni imponibili a valle. È inoltre ritenuto legittimo l'obbligo, per il cedente o prestatore che abbia indicato l'IVA in fattura, di corrispondere l'imposta ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, anche in relazione a operazioni inesistenti. Il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
L'IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti resta dovuta dal soggetto che l'ha esposta, anche se l'operazione non è stata realmente effettuata; ciò impedisce che la fattura fittizia produca indebiti effetti fiscali.
Principio di neutralità dell'IVA
La neutralità dell'imposta non attribuisce un diritto automatico alla detrazione: essa opera solo quando l'IVA è stata effettivamente assolta su acquisti reali, destinati a operazioni imponibili nell'ambito dell'attività economica del soggetto passivo.
Massime di principio
- La detrazione IVA richiede non solo una fattura formalmente regolare, ma anche l'effettiva esistenza dell'operazione sottostante.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il destinatario della fattura non può detrarre l'IVA perché manca un acquisto reale e, conseguentemente, manca il collegamento con operazioni imponibili a valle.
- La prova dell'effettività dell'operazione deve essere verificabile attraverso elementi concreti, come contratti, documenti di trasporto, pagamenti, consegna dei beni o concreta esecuzione dei servizi.
- L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione inesistente può restare dovuta dal soggetto che l'ha indicata, secondo la funzione di tutela dell'erario prevista dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972.
- Il principio di neutralità tutela l'imposta realmente assolta nell'ambito di un'attività economica, ma non può essere invocato per ottenere la detrazione di imposte riferite a operazioni fittizie.
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