Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 682/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. non indicataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti della Prefettura di Reggio Calabria di revoca di 42 nulla osta al lavoro stagionale rilasciati il 14 settembre 2023 a cittadini pakistani

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un’impresa agricola ha impugnato la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale rilasciati a 42 lavoratori pakistani, motivata dall’amministrazione con la mancata definizione della procedura di ingresso di due lavoratori per i quali, nel marzo 2024, era stato accordato il nulla osta all’ingresso. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del diritto di difesa e del contraddittorio; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione; illegittimità della revoca, ancora per violazione dell’art. 3 l. 241/1990, illogicità e incongruità. In corso di giudizio ha riferito che 33 revoche sarebbero state superate dallo “sblocco” dei nulla osta e che gli altri 11 lavoratori avrebbero trovato diverse soluzioni lavorative. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere per i 33 casi e, in ogni caso, l’accertamento dell’illegittimità delle revoche, anche per la volatilità delle scelte amministrative e l’esigenza di certezza delle scelte imprenditoriali e occupazionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito sui vizi dedotti. Non ha potuto accertare un’eventuale cessazione, anche parziale, della materia del contendere perché il ricorrente non ha indicato i nominativi dei 33 lavoratori interessati dallo sblocco e degli 11 che avrebbero trovato un altro impiego; inoltre, le 31 comunicazioni PEC prodotte rinviavano a un’area riservata del Portale Servizi ALI, non accessibile al Collegio. Le dichiarazioni e la documentazione, pur non consentendo di ricostruire puntualmente la sorte di ciascun nulla osta, sono state ritenute sufficienti a dimostrare la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. L’interesse processuale deve essere collegato al bene della vita perseguito e non coincide con il mero interesse a stigmatizzare la volatilità delle scelte amministrative. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 286/1998

    ha ritirato n. 42 nulla osta al lavoro stagionale rilasciati, ex art. 25 D.lgs. n. 286/98, in data 14.09.2023, in favore di n. 42 cittadini pakistani che avrebbero dovuto essere assunti a servizio dell’impresa agricola in parola.

    La norma è indicata quale base dei nulla osta al lavoro stagionale oggetto di revoca; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Con ricorso notificato il 18.11.2025 e depositato in pari data, il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della Società Cooperativa -OMISSIS-, esercente attività agricola, mediante l’articolazione di plurimi motivi di gravame (“1) VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO; 2) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; 3) NEL MERITO – ILLEGITTIMITA’ ASSOLUTA DELLA REVOCA -VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ILLOGICITA’ – INCONGRUITA’ DELLA REVOCA”), ha impugnato i provvedimenti

    La disposizione è riportata soltanto come parametro di una censura relativa al preavviso di rigetto e al contraddittorio; il TAR non decide tale censura nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Con ricorso notificato il 18.11.2025 e depositato in pari data, il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della Società Cooperativa -OMISSIS-, esercente attività agricola, mediante l’articolazione di plurimi motivi di gravame (“1) VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO; 2) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; 3) NEL MERITO – ILLEGITTIMITA’ ASSOLUTA DELLA REVOCA -VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ILLOGICITA’ – INCONGRUITA’ DELLA REVOCA”), ha impugnato i provvedimenti

    La disposizione è richiamata come fondamento delle censure di difetto di motivazione e di illegittimità della revoca, ma il TAR non le esamina perché dichiara il ricorso improcedibile.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sentenza richiama la disposizione tra le norme processuali applicabili e dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L’interesse a proseguire un giudizio di annullamento deve corrispondere a un’utilità concreta collegata al bene della vita perseguito; non è sufficiente il mero interesse a ottenere una pronuncia di censura o a stigmatizzare l’instabilità delle scelte amministrative.
  • Quando fatti sopravvenuti sono allegati per sostenere la cessazione, anche parziale, della materia del contendere, l’impossibilità di identificare i soggetti interessati e di verificare la documentazione prodotta può impedire tale declaratoria; se le allegazioni complessive mostrano comunque il venir meno dell’utilità concreta della decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.