Corte di giustizia, Sentenza C-772/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1° agosto 2025. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Nozione – Direttiva 94/62/CE – Articolo 3 e allegato I – Etichette apposte direttamente su frutta o verdura – Normativa nazionale che vieta tali etichette ad eccezione di quelle compostabili nel compostaggio domestico e costituite in tutto o in parte da materie a base biologica. — Causa C-772/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha chiarito l’interpretazione della direttiva 94/62/CE in materia di etichette applicate direttamente su frutta e verdura. Ha escluso che tali etichette siano sempre e comunque imballaggi, nonostante il richiamo dell’allegato I, affermando che occorre verificare in concreto se svolgano una funzione di imballaggio e se rientrino nelle categorie tipizzate dalla direttiva. La decisione incide sulla compatibilità della normativa francese che vieta tali etichette salvo specifiche eccezioni.
Etichette apposte direttamente su frutta e verdura: non sono sempre "imballaggi" ai sensi della direttiva 94/62/CE; la loro qualificazione dipende dalle funzioni concretamente svolte e dai criteri della direttiva.
La questione giuridica
Se le etichette apposte direttamente su frutta e verdura debbano essere considerate, in ogni caso, "imballaggi" ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE e dell’allegato I della medesima direttiva, oppure se la loro qualificazione richieda comunque la verifica delle condizioni poste dalla definizione di imballaggio e dai criteri dell’articolo 3, punto 1.
Principio di diritto
L’articolo 3, punto 1, terzo comma, iii), della direttiva 94/62/CE, in combinato disposto con l’allegato I, non consente di qualificare automaticamente come imballaggi tutte le etichette direttamente apposte su frutta e verdura. Tali etichette sono imballaggi solo se, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, svolgono almeno una delle funzioni di imballaggio indicate dall’articolo 3, punto 1, primo comma, e rientrano in una delle categorie di imballaggio previste dall’articolo 3, punto 1, secondo comma, lettere a)‑c).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 94/62/CE
- Direttiva (UE) 2018/852
Etichette apposte direttamente su frutta e verdura: qualificazione come imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE
La Corte di giustizia, nona sezione, si pronuncia in via pregiudiziale su un rinvio del Conseil d’État (Francia) relativo alla qualificazione, ai fini della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, delle etichette apposte direttamente su frutta e verdura. La questione nasce nel contesto di una normativa francese che vieta in linea generale tali etichette, salvo quelle compostabili nel compostaggio domestico e costituite in tutto o in parte da materie a base biologica.
Fatti e procedimento principale
Interfel ha chiesto l’abrogazione delle disposizioni regolamentari francesi che sanzionano con ammenda l’apposizione di etichette direttamente su frutta o verdura, eccezion fatta per quelle compostabili nel compostaggio domestico e realizzate in tutto o in parte con materiali a base biologica. Il silenzio dell’amministrazione ha determinato una decisione implicita di rigetto, impugnata davanti al Conseil d’État.
Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 3 della direttiva 94/62 definisce la nozione di "imballaggio" tramite una combinazione di definizione generale, categorie tipizzate e criteri ulteriori. Tuttavia, l’allegato I della direttiva indica espressamente, tra gli esempi del criterio di cui all’articolo 3, punto 1, terzo comma, iii), le "etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto". Da qui il dubbio se ogni etichetta apposta su frutta o verdura sia sempre imballaggio oppure se occorra un esame concreto delle condizioni previste dalla direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE, che definisce il concetto di imballaggio;
- l’allegato I della direttiva 94/62/CE, che contiene esempi illustrativi, tra cui le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto;
- la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 94/62 persegue l’obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che la nozione di imballaggio deve essere interpretata estensivamente.
Tuttavia, per rientrare nella nozione di imballaggio, un articolo deve:
- soddisfare la definizione di cui all’articolo 3, punto 1, primo comma, cioè essere adibito a contenere e proteggere le merci, consentirne la manipolazione e la consegna e assicurarne la presentazione;
- rientrare in una delle tre categorie di imballaggio previste dall’articolo 3, punto 1, secondo comma, lettere a), b) e c);
- non ricadere nell’esclusione di cui all’articolo 3, punto 1, terzo comma, i), se applicabile;
- per gli elementi accessori fissati direttamente al prodotto, soddisfare il criterio dell’articolo 3, punto 1, terzo comma, iii), cioè svolgere funzioni di imballaggio, salvo che siano parte integrante del prodotto e destinati a essere consumati o eliminati insieme.
Quanto all’allegato I, la Corte chiarisce che il riferimento alle etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto è un esempio illustrativo del criterio di cui all’articolo 3, punto 1, terzo comma, iii), e non una qualificazione automatica e indiscriminata di ogni etichetta come imballaggio. Un’interpretazione diversa contrasterebbe con il tenore stesso dell’articolo 3, che richiede comunque il rispetto delle condizioni definitorie generali.
La Corte osserva inoltre, in relazione alle etichette su frutta e verdura, che esse sono spesso di piccole dimensioni e, di regola, non sembrano destinate a contenere o proteggere il prodotto, né necessariamente a consentirne la manipolazione e il trasporto o a garantirne la presentazione. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto, sulla base degli elementi del caso, se singole etichette svolgano almeno una funzione di imballaggio e rientrino in una delle categorie previste dalla direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, punto 1, terzo comma, iii), della direttiva 94/62/CE e l’allegato I devono essere interpretati nel senso che le etichette apposte direttamente su frutta e verdura non costituiscono, in ogni caso, imballaggi ai sensi della direttiva. Esse possono essere considerate imballaggi solo se svolgono una delle tre funzioni di imballaggio previste dall’articolo 3, punto 1, primo comma, e rientrano in una delle categorie di imballaggio elencate all’articolo 3, punto 1, secondo comma, lettere a)‑c).
Principio affermato
L’indicazione contenuta nell’allegato I della direttiva 94/62/CE non ha valore assoluto: l’etichetta direttamente apposta sul prodotto è imballaggio solo se, in concreto, presenta i requisiti funzionali e categoriali richiesti dalla direttiva. Ne consegue che la normativa nazionale che vieta tali etichette deve essere valutata alla luce della nozione europea di imballaggio così interpretata dalla Corte.
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