Sentenza n. 1029/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.02.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo il mancato adempimento da parte del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata il 25 marzo 2024; era stata attestata la formazione del giudicato il 21 luglio 2025; inoltre, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento da parte del ricorrente e senza compenso. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, salva la possibilità di applicarla successivamente su istanza del ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la penalità di mora.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto dell'obbligo di esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 26 c.p.a.
Concorre, unitamente alle disposizioni sulle spese richiamate nella sentenza, a fondare la condanna dell'amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Rileva per il rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di spese e distrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato impone all'amministrazione di adottare gli atti necessari alla sua completa attuazione entro il termine fissato dal giudice.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto e il ricorrente documenta il titolo esecutivo, la notifica, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dello Stato, l'inottemperanza può essere dichiarata sulla base di tale documentazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, non ne ravvisi allo stato i presupposti, lasciando salva una successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
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