Sentenza n. 2803/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Classe della classe 2a ASAS AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VPD, dell'Istituto Superiore di -OMISSIS- (sede IP -OMISSIS-), redatto in data 11-6-2024, consegnato ai ricorrenti solo in data 24-7-2024, con cui viene disposta la non ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe successiva per effetto della formulazione di una valutazione negativa nelle seguenti discipline (doc. 1): lingua e letteratura italiana 4, inglese 5, storia 3, scienze int. Chimica 4, geografia 5; - del conseguente giudizio di non ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe terza formulato dal Consiglio di Classe della classe 2a ASAS AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VPD, dell'Istituto Superiore di -OMISSIS- (sede IP -OMISSIS-) all'esito dello scrutinio finale contenuto nel verbale de quo; - della nota datata 11-6-2024, con la quale l’Istituto Scolastico resistente ha comunicato l’esito negativo dello scrutinio suddetto; - di ogni altro atto – conosciuto o meno – comunque connesso a quelli impugnati in via principale; Nonché per la declaratoria del diritto del figlio dei ricorrenti ad essere ammesso alla classe terza dell'Istituto resistente, ancorché in via cautelare presidenziale e/o collegiale e al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, con condanna dell'Amministrazione resistente al ristoro dei medesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Consiglio di classe e conseguente giudizio di non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deliberata a fronte di insufficienze in lingua e letteratura italiana, inglese, storia, scienze-chimica e geografia. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento e il difetto di istruttoria, assumendo che il Piano Didattico Personalizzato fosse stato predisposto tardivamente e sottoposto alla loro firma soltanto nel marzo 2024. In secondo luogo, hanno contestato il difetto di motivazione e la violazione della normativa scolastica, sostenendo che le misure compensative e dispensative fossero state individuate mediante un elenco standardizzato, senza adeguato rapporto con la diagnosi, le indicazioni sanitarie e le esigenze rappresentate dalla famiglia. In terzo luogo, hanno dedotto la violazione della legge n. 170/2010 e delle relative linee guida, nonché l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, assumendo che il Consiglio di classe non avesse considerato adeguatamente la condizione di DSA dello studente nella valutazione finale. È stata inoltre chiesta la declaratoria del diritto all'ammissione alla classe terza e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Dagli atti risultava che il PDP era stato redatto il 21 novembre 2023 sulla base della certificazione diagnostica e tempestivamente aggiornato dopo la ricezione del nuovo profilo funzionale del 24 novembre 2023; la scuola aveva inoltre invitato più volte la famiglia a un confronto e alla sottoscrizione condivisa, senza ricevere adeguato riscontro. Non è stata quindi ravvisata una violazione delle regole sulla predisposizione del PDP. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultava provata la mancata applicazione delle misure previste dal piano e ha affermato che, anche qualora vi fossero state carenze nell'attuazione degli strumenti compensativi e dispensativi, esse non avrebbero potuto superare il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi della classe. Anche per gli studenti con DSA la legge n. 170/2010 non prevede criteri di ammissione differenziati: le misure personalizzate servono a consentire la dimostrazione del reale livello di apprendimento, non a garantire la promozione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha richiamato l'art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, secondo cui l'ammissione alla classe successiva presuppone, tra l'altro, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Il rendimento insufficiente in numerose materie costituisce presupposto necessario e sufficiente della non ammissione e rende ragionevole la necessità di consolidare conoscenze e competenze prima del passaggio alla classe superiore. La non ammissione non ha natura sanzionatoria, ma finalità educativa e formativa. Le spese sono state compensate per l'assenza di attività difensiva dell'Avvocatura nella fase di merito.
Norme richiamate
artt. 3, 34 e 38 Costituzione
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto all'istruzione e della particolare condizione dello studente con DSA; il ricorso è stato comunque respinto.
artt. 2, 3, 5 e 7 l. 170/2010
La disciplina sui DSA impone una didattica individualizzata e personalizzata e l'adozione di misure compensative o dispensative, ma non introduce criteri differenziati di ammissione alla classe successiva né garantisce la promozione in presenza di insufficienze.
art. 10 d.P.R. 122/2009
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina valutativa degli studenti con DSA; non è stata ravvisata una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 4, comma 2, d.P.R. 275/1999
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'autonomia didattica e alla personalizzazione degli interventi; la censura è stata ritenuta infondata.
d.m. 12 luglio 2011, n. 5669
Disciplina, con le relative linee guida, gli interventi didattici per gli studenti con DSA; il TAR ha ritenuto non dimostrata una violazione idonea a incidere sulla legittimità della non ammissione.
art. 4, comma 5, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico.
Il dato oggettivo dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale, comprovato dalle valutazioni finali, costituisce il presupposto necessario e sufficiente della decisione di non ammissione alla classe successiva.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal TAR in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le doglianze non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti e comunque inidonee a modificare la decisione.
Massime di principio
- Per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, l'obbligo scolastico di predisporre una didattica individualizzata e personalizzata e di applicare misure compensative o dispensative non comporta l'introduzione di criteri agevolati o differenziati per l'ammissione alla classe successiva: anche tali studenti devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze richieste.
- Le misure compensative e dispensative previste per gli studenti con DSA hanno la funzione di rimuovere le condizioni di svantaggio e consentire una valutazione corrispondente al reale livello di apprendimento; non attribuiscono, invece, un diritto alla promozione in presenza di insufficienze sostanziali.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, il rendimento insufficiente in numerose discipline e il mancato raggiungimento delle competenze proprie della classe frequentata costituiscono presupposto necessario e sufficiente per la non ammissione alla classe successiva, purché risultino dagli esiti dello scrutinio.
- Anche eventuali carenze della scuola nella predisposizione o nell'attuazione degli strumenti di ausilio per uno studente con DSA non determinano automaticamente l'illegittimità del giudizio di non ammissione, quando non sia comunque dimostrato il raggiungimento degli obiettivi formativi della classe.
- La non ammissione alla classe successiva non ha natura sanzionatoria, ma finalità educativa e formativa, poiché mira a consentire allo studente di consolidare conoscenze e competenze non acquisite e può risultare maggiormente conforme al suo interesse formativo rispetto a un passaggio privo della necessaria preparazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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