Sentenza del 24/05/2017 n. 845 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accise - Energia autoprodotta - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento di euro 201.405,90 per accise sull'energia elettrica ceduta negli anni 2009-2013 ai propri consorziati. Ha sostenuto: la violazione del legittimo affidamento, poiché aveva seguito precedenti indicazioni dell'Amministrazione finanziaria favorevoli all'esenzione; la violazione della disciplina sull'interpello; l'erronea interpretazione dell'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA, ritenendo che l'energia ceduta ai consorziati dovesse essere equiparata all'autoconsumo; e l'illegittima applicazione retroattiva del successivo orientamento dell'Agenzia delle Dogane.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. La Commissione ha stabilito che l'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA esenta solo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e direttamente consumata dall'impresa autoproduttrice. L'energia ceduta ai consorziati, anche se appartenenti alla medesima società consortile, non costituisce autoconsumo agevolato quando viene fornita sulla base di contratti e in funzione delle esigenze dei singoli acquirenti. Il legittimo affidamento può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina l'obbligo di versare il tributo. La risposta dell'Amministrazione è stata qualificata come risposta a quesito, non come interpello vincolante, e le note amministrative non possono modificare la disciplina legislativa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. 504/1995 (TUA)
Esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata dalle imprese di autoproduzione, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
La norma è stata interpretata restrittivamente: l'esenzione richiede un collegamento diretto tra produzione e consumo da parte dell'impresa autoproduttrice. L'energia ceduta a soggetti terzi, anche se consorziati, non beneficia dell'esenzione.
Art. 10, commi 1 e 2, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Il legittimo affidamento derivante da indicazioni dell'Amministrazione può escludere sanzioni, interessi e altri effetti accessori, ma non incide sulla debenza del tributo quando i presupposti impositivi si sono obiettivamente verificati.
Art. 11, Legge 212/2000
Disciplina dell'interpello del contribuente.
La tutela vincolante dell'interpello opera solo quando l'istanza possiede i requisiti previsti dalla disciplina specifica. Una risposta resa a una richiesta generica o a un quesito dichiarato inammissibile non vincola l'Amministrazione ai sensi dell'art. 11.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani)
Definizione di autoproduttore ai fini della liberalizzazione del mercato elettrico.
La definizione prevista dal Decreto Bersani, avente finalità regolatorie e di liberalizzazione del mercato, non può essere automaticamente trasferita nell'ambito tributario per ampliare un'esenzione fiscale.
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La ricorrente lo ha invocato sostenendo che i limiti dell'esenzione non potessero essere definiti dall'Amministrazione. La decisione ha tuttavia ritenuto decisiva la formulazione della legge fiscale, interpretata restrittivamente.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
È stato richiamato per affermare che le agevolazioni fiscali, derogando al principio contributivo, devono essere applicate in modo rigoroso e non possono essere estese per analogia.
Art. 16, comma 3, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
Il soggetto passivo dell'accisa ha diritto di rivalsa nei confronti del cessionario.
L'Amministrazione lo ha richiamato per escludere che la difficoltà del recupero dell'imposta dai clienti possa eliminare l'obbligazione tributaria del soggetto passivo.
Art. 2602 del Codice civile
Il consorzio è costituito per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese mediante un'organizzazione comune.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la natura strumentale della società consortile e l'equiparazione tra consumo della società e consumo dei consorziati. Il giudice non ha ritenuto tale natura sufficiente a superare i requisiti specifici dell'esenzione fiscale.
Direttiva 2003/96/CE
Direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta implicitamente, poiché la controversia è stata risolta sulla base della disciplina nazionale e dei limiti del legittimo affidamento in materia tributaria.
Cassazione, sentenze n. 59347/2015, n. 8197/2015, n. 19479/2009, n. 23309/2011 e n. 5744/2016
Il legittimo affidamento esclude gli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori, ma non incide sulla debenza del tributo.
La giurisprudenza richiamata conferma la distinzione tra obbligazione tributaria principale, determinata dalla legge, e conseguenze accessorie derivanti dall'inadempimento.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: se la legge collega il beneficio all'energia consumata dall'autoproduttore, l'energia venduta o ceduta a soggetti distinti non è automaticamente agevolata.
- La partecipazione a un consorzio o a una società consortile non trasforma necessariamente la cessione ai consorziati in autoconsumo. Occorre verificare concretamente soggetti, contratti, fatturazione, modalità di fornitura e destinazione dell'energia.
- Il legittimo affidamento derivante da circolari, note o precedenti comportamenti dell'Amministrazione normalmente protegge da sanzioni e interessi, ma non cancella il tributo dovuto secondo legge.
- Solo un interpello presentato secondo i requisiti normativi produce gli effetti vincolanti previsti dallo Statuto del contribuente; una risposta informale o una risposta a quesito non garantisce la stessa tutela.
- Le definizioni contenute in normative di settore, come quelle del Decreto Bersani, non possono essere utilizzate per ampliare un'esenzione tributaria se la legge fiscale non richiama espressamente tali definizioni.
- Un mutamento interpretativo dell'Amministrazione non crea di per sé una nuova imposta, ma chiarisce o applica la disciplina vigente; pertanto può incidere su periodi precedenti, ferma la possibile tutela per sanzioni e interessi in presenza di affidamento qualificato.
- Per valutare l'esenzione in casi analoghi è essenziale distinguere tra energia effettivamente autoconsumata dal produttore e energia ceduta a terzi, anche quando questi siano soci, consorziati o imprese collegate.
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