Cassazione Penale, Ordinanza n. 06454/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende. Viene altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché la relativa costituzione nel grado è stata ritenuta tardiva. Dal testo non è desumibile il reato specificamente contestato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2024. L'unico motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla valutazione della prova sugli elementi oggettivi del reato. La Corte rileva però che le censure sono generiche e prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p.; inoltre, le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata tardiva la memoria depositata nell'interesse della parte civile oltre il termine di cui agli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare la tardività delle memorie della parte civile nel giudizio di cassazione
art. 611, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare la tardività delle memorie della parte civile nel giudizio di cassazione
art. 581 c.p.p.
indicato come norma che impone, a pena di inammissibilità, i requisiti di specificità dei motivi di ricorso
art. 615 c.p.p.
menzionato solo nel riferimento finale al giudizio di cassazione, senza specifico rilievo decisorio
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di merito o formule assertive integra inammissibilità.
- La deduzione di vizi di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo il caso di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La mancanza di specificità va valutata sia sul piano interno della censura, sia sul piano esterno, quando non vi sia correlazione tra la complessità delle ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a base del ricorso.
- Nel giudizio di cassazione le memorie depositate oltre i termini fissati dagli artt. 610 e 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere prese in considerazione ai fini della liquidazione delle spese della parte civile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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