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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06454/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende. Viene altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché la relativa costituzione nel grado è stata ritenuta tardiva. Dal testo non è desumibile il reato specificamente contestato nel merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2024. L'unico motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla valutazione della prova sugli elementi oggettivi del reato. La Corte rileva però che le censure sono generiche e prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p.; inoltre, le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata tardiva la memoria depositata nell'interesse della parte civile oltre il termine di cui agli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare la tardività delle memorie della parte civile nel giudizio di cassazione

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare la tardività delle memorie della parte civile nel giudizio di cassazione

  • art. 581 c.p.p.

    indicato come norma che impone, a pena di inammissibilità, i requisiti di specificità dei motivi di ricorso

  • art. 615 c.p.p.

    menzionato solo nel riferimento finale al giudizio di cassazione, senza specifico rilievo decisorio

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di merito o formule assertive integra inammissibilità.
  • La deduzione di vizi di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo il caso di specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La mancanza di specificità va valutata sia sul piano interno della censura, sia sul piano esterno, quando non vi sia correlazione tra la complessità delle ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a base del ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione le memorie depositate oltre i termini fissati dagli artt. 610 e 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere prese in considerazione ai fini della liquidazione delle spese della parte civile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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