Cassazione Penale, Sentenza n. 35867/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che ha approvato il rendiconto di gestione nel procedimento di prevenzione, dichiarando inammissibili le contestazioni presentate al rendiconto. Il ricorrente censura (1) l'irritualità dell'ammissione delle osservazioni in quanto depositate dal consulente tecnico e non dal difensore (sostenendo che il consulente, essendo nominato, fosse legittimato a depositare osservazioni), e (2) l'erronea declaratoria di inammissibilità de plano anziché il rimessione della questione al Tribunale collegiale ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 159/2011.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) nel procedimento penale e nel giudizio di prevenzione l'introduzione di consulenze tecniche nell'istruttoria è veicolata tramite il difensore; il consulente di parte non può depositare autonomamente elaborati tecnici nel procedimento di prevenzione; (b) le osservazioni depositate erano carenti di specificità e attinenti al criterio di computo del compenso degli amministratori, non direttamente al rendiconto di gestione, per cui il giudice delegato ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità senza rimessione al collegio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 43)
art. 43, comma 3 e comma 4
L'art. 43 comma 3 prevede il deposito del rendiconto e l'avviso agli "interessati"; la Corte interpreta la nozione di "interessati" come riferita ai soggetti nei cui confronti è stato disposto il sequestro e individua tuttavia il soggetto legittimato (la parte) nel rappresentato dal difensore, non nel consulente tecnico che non può interloquire direttamente con il giudice delegato.
Codice di procedura penale (art. 230)
La norma disciplina la perizia e i poteri dei consulenti tecnici di parte in questo specifico contesto; la Corte rileva l'inapplicabilità per analogia al deposito autonomo di elaborati in altre fasi, atteso che l'art. 230 riguarda la perizia strumentale.
Codice di procedura penale (art. 233)
L'art. 233 consente al consulente di esporre il proprio parere ma, secondo la Corte, al di fuori delle ipotesi orali il deposito di elaborati tecnici deve avvenire tramite memorie ex art. 121, ossia per il tramite delle parti/difensori.
Codice di procedura penale (art. 121)
Consente alle parti e ai difensori il deposito di memorie: la Corte usa questa norma per sostenere che l'introduzione di elaborati tecnici nel processo richiede l'intermediazione del difensore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 6506/1998 - Santagati)
Sez.1, n. 6506 del 23/4/1998
Affermato che l'acquisizione di elaborati tecnici richiede iniziativa della difesa mediante memoria; supporta l'idea che il consulente non introduca autonomamente documenti nel processo.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 5396/2015 - Bianchi)
Sez.U, n. 5396 del 29/1/2015
Sottolinea che l'attività difensiva in senso tecnico è attribuita al solo difensore, rafforzando il principio che la parte processuale è rappresentata esclusivamente dal difensore, non da chi presta consulenza tecnica.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 39060/2009 - Aprea)
Sez.U, n. 39060 del 16/07/2009
Conferma l'idea che una componente essenziale del concetto di "parte" è il difensore, con conseguente necessità di mediazione del difensore per atti significativi nel processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione le osservazioni e i depositi tecnici devono essere formalizzati e introdotti tramite il difensore; un consulente di parte non è legittimato a depositare autonomamente elaborati.
- Il giudice delegato è tenuto a verificare preliminarmente l'ammissibilità delle contestazioni prima di rimettere la questione al Tribunale collegiale; può dichiarare inammissibili osservazioni non pertinenti al rendiconto.
- Le contestazioni devono essere specifiche e attinenti direttamente al rendiconto di gestione; deduzioni generiche o concernenti aspetti diversi (es. criterio di calcolo del compenso degli amministratori) possono essere dichiarate inammissibili.
- Se si intende far valere un elaborato tecnico, occorre predisporre la relativa memoria tramite il difensore ai sensi dell'art. 121 c.p.p.; l'omessa osservanza può comportare perdita della rilevanza probatoria dell'elaborato.
- La nomina formale di un consulente di parte non equivale a conferirgli la legittimazione processuale per presentare atti autonomi: la linea difensiva e la valutazione strategica competono al difensore.
- In assenza di specificità e pertinenza delle osservazioni, il ricorso avverso l'ordinanza che approva il rendiconto ha scarse probabilità di successo e può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche.
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