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Sentenza

Sentenza n. 2551/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 0140026 del 22/11/2022, avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”, notificata a mezzo pec in pari data; b) della nota ASL Napoli 3 Sud prot. 0152295 del 12.12.22 avente ad oggetto “ASL NA3 SUD /lab Analisi Dr. Marino – richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” c) di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, le note ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0127347 del 03.11.2022 avente ad oggetto “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, nonché la nota prot. n. 0195432 del 17.12.2020 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 11/8/2014.

Giustizia amministrativa202300679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni dell’ASL relative al recupero di somme asseritamente non dovute per regressione tariffaria riferita alle prestazioni erogate nell’anno 2010, inclusa la richiesta di pagamento e costituzione in mora

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la nota con cui l’ASL ha chiuso il procedimento di recupero di euro 28.246,80, ritenuti non dovuti per prestazioni di laboratorio erogate nel 2010 in regime di accreditamento, nonché la successiva richiesta di pagamento e gli atti presupposti. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, poiché non sarebbe stata indicata la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio. Ha inoltre lamentato la lesione del legittimo affidamento e la violazione dei criteri di ragionevolezza, in quanto la richiesta sarebbe stata formulata oltre dieci anni dopo l’erogazione delle prestazioni. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la quantificazione dei corrispettivi dovuti in base al rapporto contrattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha ritenuto che le censure non contestassero i provvedimenti autoritativi a monte con cui era stata decisa la regressione tariffaria e fissati i relativi criteri, ma esclusivamente le modalità e i tempi del recupero e la quantificazione delle somme dovute. In tale fase l’ASL opera, secondo il giudice, nell’ambito di un rapporto paritetico e contrattuale, compiendo operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo spettante alla struttura accreditata, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale. Anche la deduzione relativa al legittimo affidamento è stata considerata riconducibile ai profili patrimoniali del rapporto. La posizione azionata è pertanto qualificata come diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha fatto salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate, in ragione della circostanza che il ricorso era stato proposto prima delle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • artt. 8-quater e ss. d.lgs. 502/1992

    Disciplina il regime di autorizzazione e accreditamento delle strutture private operanti nel Servizio Sanitario Regionale; il rapporto economico con la struttura accreditata si inserisce in accordi contrattuali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nella richiesta dell’ASL quale norma relativa alla costituzione in mora; non costituisce la base principale della decisione sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una struttura sanitaria privata accreditata contesta esclusivamente le modalità, i tempi o la quantificazione del recupero di somme derivanti dalla regressione tariffaria, senza mettere in discussione i provvedimenti autoritativi che hanno disposto la regressione o fissato i criteri di calcolo, la controversia riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata, il pagamento delle prestazioni rese entro il limite dello stanziamento e sulla base di accordi contrattuali costituisce attività paritetica, anche quando l’amministrazione adotta atti formalmente qualificati come determinazioni di regressione tariffaria.
  • La contestazione del legittimo affidamento riferita ai tempi e alle modalità con cui l’azienda sanitaria richiede la restituzione o ridetermina i corrispettivi attiene, in assenza di impugnazione dei poteri autoritativi a monte, ai profili patrimoniali del rapporto contrattuale e non determina la giurisdizione amministrativa.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e le decadenze maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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