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Ordinanza

Ordinanza n. 730/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento - della nota del 22.6.2020, prot. in uscita n. -OMISSIS- del 22.6.2020, trasmessa a mezzo pec in pari data, recante “annullamento titoli DAR – Cuaa: -OMISSIS-” e dei relativi prospetti allegati, mediante cui è stato comunicato l'annullamento dei titoli PAC in capo alla ricorrente poiché “indebitamente attribuiti” e contestualmente richiesta la restituzione della somma di € -OMISSIS-, riferita agli anni 2012, 2013, 2014, 2017, 2016, 2017, 2018; - di ogni altro atto alla predetta connesso ancorché non conosciuto, comunque lesivo, ivi compresa, ove occorra e nei limiti dell'interesse: a) del non conosciuto provvedimento, laddove esistente, di compensazione dei contributi già riconosciuti in capo alla Azienda nella titolarità della ricorrente, come evincibili dall'interrogazione disposta sul portale SIAN in data 2.7.2020; b) del prodromico provvedimento di sospensione avente n. AGEA.-OMISSIS- del 7.5.2017, trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 29.5.2017, recante “comunicazione di avvio procedimento – provvedimento di sospensione” comunicato con nota accompagnatoria avente prot. n. AGEA-OMISSIS- del 7.5.2018; - e per il risarcimento dei danni, in via meramente subordinata, in ipotesi di mancata reintegrazione in forma specifica dei titoli comunitari acquisiti dalla ricorrente nonché per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 6.7.2020; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa.

Giustizia amministrativa202000989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. UnicaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento dei titoli PAC ritenuti indebitamente attribuiti e richiesta di restituzione di somme, oltre al silenzio sull’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva ricevuto, dopo la cessazione di un comodato relativo a terreni agricoli di sua proprietà, il trasferimento dei titoli PAC e aveva presentato domande uniche di pagamento per le annualità interessate. AGEA, sulla base di accertamenti riferiti alla Guardia di finanza, aveva prima sospeso i procedimenti di erogazione e poi annullato i titoli, qualificandoli come indebitamente attribuiti e chiedendo la restituzione delle somme percepite. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina sull’accesso e illegittimità del silenzio-diniego; mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e conseguente lesione della partecipazione procedimentale; carenza assoluta o insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, per avere AGEA recepito gli esiti di un’attività della Guardia di finanza senza svolgere autonome verifiche, anche mediante sopralluogo, e senza considerare la documentazione relativa alla conduzione dei terreni; prescrizione quadriennale del recupero per le annualità più risalenti; illegittimità degli eventuali atti di compensazione, non notificati, e dei provvedimenti connessi. In corso di causa la ricorrente ha prodotto un’ordinanza ministeriale di archiviazione degli atti relativi al verbale della Guardia di finanza e una consultazione aggiornata del portale SIAN, sostenendo che tali elementi incidessero sulla legittimità dell’annullamento e sul concreto interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non matura per la decisione quanto alla domanda principale di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio. AGEA dovrà depositare, entro 60 giorni, una relazione e gli eventuali provvedimenti sopravvenuti, chiarendo in particolare se l’archiviazione ministeriale del verbale della Guardia di finanza incida sull’annullamento dei titoli PAC e sulla richiesta di restituzione, nonché se siano stati adottati atti di autotutela o altre determinazioni idonee a incidere sulla controversia. Il giudice ha inoltre accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., accertando il diritto della ricorrente a ottenere, ove esistente, la documentazione richiesta: storico dei titoli, provvedimenti relativi alla loro sorte, atti concernenti eventuali compensazioni e atti istruttori dei procedimenti di annullamento e sospensione. AGEA dovrà esibire integralmente la documentazione entro 30 giorni, fermo il limite derivante da eventuali segretazioni e l’obbligo della ricorrente di utilizzare gli atti esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi nel giudizio. Ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata sospesa; il giudizio è stato rinviato alla successiva udienza.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso.

  • artt. 22, 23, 24 e ss. l. 241/1990

    Disciplina dell’accesso documentale; il TAR ha riconosciuto l’interesse concreto della ricorrente e l’assenza di ragioni ostative all’ostensione.

  • art. 116, commi 2 e 4, c.p.a.

    Consente la tutela giudiziale del diritto di accesso; l’istanza incidentale è stata accolta con ordine di esibizione entro trenta giorni.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato in relazione all’obbligo di motivazione e alla necessità di una compiuta istruttoria.

  • art. 81 regolamento (CE) n. 1122/2009

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di controllo e verifica nell’ambito dei pagamenti agricoli.

  • art. 3 regolamento (CE) n. 2988/1995

    prescrizione quadriennale

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione delle pretese di recupero relative alle annualità più risalenti.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Invocato con riferimento alla comunicazione e all’efficacia degli atti di compensazione eventualmente adottati.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato per sostenere la nullità degli eventuali provvedimenti di compensazione per carenza degli elementi essenziali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti e della dignità della parte.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’adozione dell’atto impugnato, sopravvengono provvedimenti o documenti potenzialmente idonei a incidere sui suoi presupposti, sulla pretesa restitutoria o sull’interesse concreto alla decisione, il giudice può ritenere la causa non matura e disporre l’acquisizione di una relazione dell’amministrazione e degli eventuali atti sopravvenuti prima di decidere nel merito.
  • L’istanza di accesso documentale è ammissibile quando il richiedente vanti una posizione concreta e attuale collegata agli atti richiesti e questi siano funzionali alla difesa nel giudizio; non è esplorativa per il solo fatto di comprendere una richiesta estensiva, se l’ampiezza dipende dalla mancata ostensione e dalla frammentarietà della documentazione già disponibile.
  • L’amministrazione deve esibire la documentazione ostensibile rilevante per la posizione giuridica del richiedente entro il termine fissato dal giudice, salva l’esistenza di specifiche ragioni di segretazione o di limiti derivanti da indagini di organi inquirenti.
  • L’accesso riconosciuto in funzione difensiva può essere accompagnato dall’obbligo di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa degli interessi giuridici dedotti nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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