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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00504/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura della motivazione della Corte d'appello per aver valorizzato elementi riferiti all'anno d'imposta 2011 (per il quale era intervenuta la prescrizione) per affermare il dolo relativo ai reati dei restanti anni (2012 e 2014), deducendo violazione e insufficienza della motivazione e uso di elementi induttivi inerenti fatti non accertati; 2) censura del diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ritenuto contraddittorio rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche e non adeguatamente motivato nella valutazione prognostica della pericolosità, senza considerare età e risalente temporalità dei fatti e citando precedenti giurisprudenziali a supporto.

La decisione

Primo motivo dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse articolata e che l'utilizzazione di elementi relativi all'annualità 2011 (anche se prescritta) sia ammissibile quale fatto storico rilevante per accertare il disegno evasivo complessivo, purché adeguatamente motivata, come nel caso di specie. Secondo motivo accolto: la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso, ai fini della prognosi per la sospensione condizionale, di un decreto penale di condanna ormai estinto per effetto della modificazione normativa (art. 460 c.p.p. come modificato dall'art. 37 l. 16/12/1999 n. 479) e ha quindi annullato la parte della sentenza di merito relativa al diniego del beneficio. Ha disposto rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio circa la concessione della sospensione condizionale della pena. Ha inoltre dichiarato irrevocabile la sentenza quanto alla pronuncia di responsabilità penale e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. La Corte ha verificato anche che, a seguito delle sospensioni processuali, la prescrizione non era comunque maturata per i reati residui.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 4

    Norma incriminatrice relativa a specifiche condotte di evasione fiscale contestate (capo 1). Usata per identificare la natura del reato per l'anno d'imposta 2012.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Norma incriminatrice relativa ad altre ipotesi di evasione fiscale contestate (capi 2 e 3). Utilizzata per la qualificazione dei reati relativi agli anni d'imposta 2011 e 2014.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Indica i vizi di motivazione e di violazione di legge dedotti in cassazione (insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione; violazione di norme processuali rilevanti).

  • codice di procedura penale, artt. 533, 546, lett. e) e 605

    Richiamati in relazione ai criteri di valutazione della prova e alla motivazione della sentenza di merito; il ricorrente imputava vizio motivazionale su questi presupposti.

  • codice penale, art. 163

    Disciplina la sospensione condizionale della pena: la concessione richiede una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato; la Corte ha ritenuto che tale prognosi non poteva fondarsi su precedenti estinti.

  • codice di procedura penale, art. 460, comma 5 (testo risultante dalla modifica operata con art. 37 L. 16/12/1999 n. 479)

    Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena

    La modifica ha introdotto una causa di estinzione del reato per decreto penale esecutivo se non intervengono altri reati entro il termine previsto; norma sostanziale applicabile nel tempo con effetto favorevole all'imputato (principio favor rei). Pertanto un decreto ormai estinto non può essere valutato ai fini della prognosi per la sospensione condizionale.

  • legge 16/12/1999, n. 479, art. 37

    Norma che ha modificato l'art. 460 c.p.p. determinando l'effetto estintivo del decreto penale se non seguiti da altri reati nei termini stabiliti; rilevante per il corretto utilizzo dei precedenti ai fini prognostici.

  • codice penale, art. 2, comma 3

    Principio della successione delle leggi nel tempo (favor rei): la modifica normativa sostanziale che introduce una causa estintiva favorevole si applica anche ai fatti anteriori quando più favorevole.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Dispositivo che consente la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale; la Cassazione ha dichiarato irrevocabile la pronuncia di colpevolezza.

Massime di principio

  • L'utilizzo di fatti relativi a reati estinti per prescrizione è ammissibile come elemento probatorio a sostegno dell'accertamento di altri reati diversi, purché il giudice dia adeguata e specifica motivazione che colleghi tali fatti al disegno criminoso complessivo.
  • Un decreto penale di condanna ormai estinto ai sensi della normativa sostanziale non può essere utilizzato per peggiorare la prognosi di pericolosità ai fini della negazione della sospensione condizionale della pena; il giudice deve basare la prognosi su precedenti validi e non estinti.
  • Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) è obbligatorio un esame concreto e motivato dei precedenti e dei fattori personali (età, tempo trascorso, risocializzazione) e non è sufficiente una formula generica di pericolo di reiterazione basata su precedenti non verificabili o estinti.
  • Le censure di cassazione che invocano insufficienza o contraddittorietà della motivazione devono confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo contestato; argomenti generici rischiano l'inammissibilità.
  • I periodi di sospensione del decorso della prescrizione (anche per richieste di rinvio o atti processuali) interrompono o sospendono i termini prescrizionali; il calcolo aggregato delle sospensioni può impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione.

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