Sentenza del 22/02/2016 n. 916 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata diretta del concessionario - Efficacia - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata l’efficacia della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario della riscossione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo implicitamente che tale modalità non fosse valida o non fosse consentita dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha riconosciuto che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 prevede infatti una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione eseguita tramite i soggetti indicati nella prima parte della norma, affidata direttamente al concessionario e all’ufficio postale.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità è alternativa a quella ordinaria eseguita dai soggetti notificatori indicati nella prima parte della norma.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere esclusivamente a un ufficiale giudiziario, messo notificatore o altro soggetto abilitato indicato nella modalità ordinaria.
- La notificazione diretta a mezzo posta costituisce una modalità autonoma e alternativa prevista dalla legge; pertanto, la sua validità non dipende dall’utilizzo della procedura ordinaria descritta nella prima parte dell’art. 26.
- In caso di contestazione, occorre verificare soprattutto l’effettivo invio della raccomandata, la corretta riferibilità della spedizione all’agente della riscossione e la prova della ricezione o delle formalità postali applicabili.
- La sola circostanza che la cartella sia stata spedita direttamente dal concessionario, anziché notificata tramite un soggetto notificatore, non determina di per sé l’inesistenza o la nullità della notificazione.
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