Cassazione Penale, Ordinanza n. 23771/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Salerno per la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore in relazione a un'area comunale. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non integrasse il reato contestato perché il divieto di accesso avrebbe riguardato un'area non ricompresa tra quelle per cui l'art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017 prevede la sanzione, cioè le aree specificamente individuate dall'art. 9 del medesimo decreto. In sostanza contestava la riconducibilità del luogo in cui si trovava alla zona normativa rilevante e, quindi, la sussistenza del presupposto del reato/illecito per il quale era stata condannata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, investissero in realtà profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e non illogica. La Corte ha richiamato la motivazione dei giudici di merito, secondo cui nel provvedimento del Questore era dato conto che l'imputata svolgeva attività di meretricio su strada in un tratto stradale dotato di infrastrutture per il trasporto pubblico locale, la cui accessibilità e fruibilità risultava compromessa; pertanto, l'area rientrava tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 14/2017. Seguono condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 14/2017
La violazione del divieto di accesso disposto dal Questore integra il presupposto della responsabilità contestata; la sanzione opera quando il divieto è riferito a luoghi rientranti nelle aree considerate dalla disciplina richiamata.
art. 9 d.l. 14/2017
Individua le aree rilevanti ai fini dell'applicazione del divieto di accesso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il tratto stradale con infrastrutture per il trasporto pubblico vi rientrasse.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente idonea a spiegare le ragioni della decisione.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sul divieto di accesso, rileva non solo l'etichetta formale del luogo, ma la concreta riconducibilità dell'area alle zone tipizzate dalla normativa, desunta dalle caratteristiche effettive del tratto interessato.
- Se il provvedimento amministrativo e la sentenza di merito attestano la presenza di infrastrutture per il trasporto pubblico e la compromissione della fruibilità dell'area, il giudice può ritenere integrato il presupposto applicativo della norma.
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