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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1483/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 25/07/2023 del Tribunale del riesame di Firenze che, in sede di rinvio, aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del GIP di Pisa del 06/10/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura custodiale applicata all'indagato per concorso in rapina aggravata del 15/02/2021. Il ricorrente contestava la mancata osservanza dei criteri di valutazione degli indizi di colpevolezza ex art. 192 c.3 c.p.p., lamentando la valorizzazione ingiustificata delle dichiarazioni del coindagato Myroslava e del cosiddetto alibi fallito, nonché l'equiparazione indebita tra indizi e riscontri.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente rivalutato la gravità indiziaria in modo unitario e non atomistico, applicando i criteri giurisprudenziali richiamati. Il Tribunale aveva considerato la consistenza della dichiarazione della Myroslava e individuato riscontri, anche se parziali: partecipazione del ricorrente a sopralluoghi nei dintorni della villa, utilizzo dell'autovettura di proprietà del padre nella disponibilità del nucleo familiare, spegnimento simultaneo dei cellulari del ricorrente e dello zio autore della rapina, corrispondenza parziale tra la sciarpa e l'indumento del passeggero posteriore e soprattutto l'alibi ritenuto falso (controllo eseguito in realtà su altri parenti e in orari diversi). La Corte ha ritenuto che, nel loro insieme, tali elementi formassero un compendio indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare nella fase delle indagini preliminari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)

    Le dichiarazioni di chiamanti in reità o coindagati possono essere valorizzate per motivare misure cautelari solo se trovano riscontro in elementi esterni e individualizzanti; in fase cautelare tali riscontri possono essere anche tendenziali o parziali purché, letti congiuntamente, costituiscano un compendio indiziario grave e concordante.

  • art. 530 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamato per spiegare che il giudice della cognizione, nel merito, pur avendo assolto l'imputato ai sensi del secondo comma, aveva comunque ritenuto l'esistenza di un compendio indiziario significativo ma non sufficiente a prova.

  • orientamenti giurisprudenziali richiamati (Sez. U n.33748/2005, Sez. 2 n.16183/2017, Sez. 1 n.16792/2010, Sez. 4 n.22740/2020, Sez. 6 n.45441/2004, Sez. U n.6682/1992)

    Consolidati principi: (i) nella fase cautelare la valutazione degli indizi deve essere unitaria e non atomistica; (ii) la dichiarazione del collaborante o chiamante in reità può fondare la gravità indiziaria se precisa, coerente, circostanziata e riscontrata anche logicamente; (iii) va distinta la nozione di alibi mancato/fallito dall'alibi falso, quest'ultimo potendo avere efficacia indiziaria se contraddetto da altri elementi.

Massime di principio

  • In sede cautelare la valutazione degli indizi va fatta in modo complessivo: singoli elementi deboli possono concorrere a formare un quadro di gravità indiziaria se letti unitariamente.
  • Le dichiarazioni di coindagati o chiamanti in reità richiedono riscontri esterni per essere valorizzate; tali riscontri non devono essere necessariamente pienamente individualizzanti ma possono essere tendenziali se integrati nel quadro generale.
  • La distinzione tra alibi mancato/fallito e alibi falso è cruciale: l'alibi falso (contraddetto da altri elementi) può costituire un elemento indiziario significativo, mentre un semplice errore di memoria o un alibi non pienamente documentato ha valore limitato.
  • Elementi di contesto (proprietà e disponibilità di un veicolo usato per sopralluoghi, spegnimento simultaneo di telefoni, legami familiari tra sospetti) possono essere assorbiti nella valutazione complessiva e aumentare la probabilità qualificata richiesta per misure cautelari.
  • La presenza di un compendio indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare non equivale automaticamente a sufficienza probatoria per la condanna in giudizio di merito.

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