Ordinanza n. 148/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, - della determinazione dirigenziale n. 429 del 23.12.2025, notificata il 31.12.2025, avente a oggetto: “CUP: B34J25001270003 Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali «Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti - Sostegno alle produzioni culturali delle Imprese Culturali e Creative e altre organizzazioni culturali». Determinazione Dirigenziale n. 171/2025/00347 - Procedura negoziale annuale. Soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - triennio 2025-2027 - per il sostegno delle attività per l’anno 2025. Approvazione esiti valutazione proposte progettuali”, nella parte in cui è stato disposto che: “… il contributo regionale assegnato per la realizzazione dei progetti presentati è stato determinato d’ufficio , secondo i dati di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportato: per ciascun progetto, è stato definito un contributo base pari al minor valore tra quello richiesto ai sensi della procedura e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale trasmessa , generando così un fabbisogno complessivo di € 6.788.919,26; per ciascun progetto con richiesta di contributo maggiore della quota regionale dichiarata nell'istanza ministeriale, è stata determinata una quota aggiuntiva, in proporzione alla richiesta avanzata, avvalendosi delle risorse residuali, pari ad € 1.211,080,74, così da realizzare la completa assegnazione della dotazione finanziaria”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali e di determinazione dei contributi assegnati nell’ambito di una procedura negoziale per soggetti privati beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione culturale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione dirigenziale regionale con cui sono stati approvati gli esiti della procedura e quantificati d’ufficio i contributi spettanti. Il criterio applicato prevedeva un contributo base pari al minore tra l’importo richiesto nella procedura regionale e la quota regionale indicata nell’istanza ministeriale, con successiva attribuzione proporzionale delle risorse residue ai progetti che avevano richiesto importi superiori alla quota ministeriale. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare sono state inoltre rappresentate esigenze relative alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri interessati alla procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027. La sospensione degli atti è stata quindi negata, senza una definizione nel merito della legittimità del criterio di assegnazione dei contributi. Il giudice ha considerato che il pregiudizio dedotto avesse natura meramente patrimoniale e fosse eventualmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso, nonché che la sospensione avrebbe determinato la mancata assegnazione dei contributi anche alle altre beneficiarie, con possibile paralisi dell’intero settore. La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante sospensione del provvedimento, attraverso la fissazione celere dell’udienza di merito ai sensi del comma 10, quando tale misura risulti adeguata alla tutela della parte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante celere fissazione dell’udienza di merito
La fissazione anticipata dell’udienza di merito costituisce una misura cautelare alternativa idonea quando il pregiudizio lamentato sia meramente patrimoniale e non richieda la sospensione immediata dell’atto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione del provvedimento non è necessaria quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La natura meramente patrimoniale del pregiudizio dedotto può giustificare il rigetto della domanda cautelare sospensiva, quando il danno sia eventualmente risarcibile in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può negare la sospensione di un atto di assegnazione di contributi pubblici quando essa rischi di impedire l’erogazione delle risorse a tutti gli altri beneficiari e di paralizzare l’intero settore interessato.
- La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere riservata alla fase di merito quando la sua ammissibilità e rilevanza non debbano essere definite ai fini della decisione cautelare.
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