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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17444/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato per un reato commesso il 25 gennaio 2020, applicando la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, mancanza e illogicità della motivazione nonché travisamento della prova, in relazione a quattro argomenti che avevano convinto il giudice d'appello. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata aveva analizzato compiutamente le risultanze probatorie in un contesto di sostanziale doppia conforme e che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il criterio di giudizio adottato dal giudice di merito e manifestamente infondate le doglianze, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come parte della contestazione per la disciplina del concorso formale/continuazione nel capo di imputazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione

  • artt. 12 e 14 l. 497/1974

    richiamati come disposizioni incriminatrici poste a base della condanna, ma nel testo non è specificata la fattispecie concreta oltre al richiamo normativo

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella parte finale per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della deduzione di mancanza, illogicità della motivazione o travisamento della prova, quando il ricorso si risolva in una richiesta di lettura alternativa dei fatti.
  • In presenza di una sostanziale doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è particolarmente delimitato e non può tradursi in una terza valutazione del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure che non si confrontano davvero con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono manifestamente infondate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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