Cassazione Civile, Sentenza n. 23873/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava l'obbligo di versamento di un contributo unificato aggiuntivo (euro 2.000) relativo ai "motivi aggiunti" depositati nel giudizio avanti al TAR Basilicata. In primo grado la Commissione Tributaria provinciale aveva accolto il ricorso contro l'invito a pagamento: in appello TAR e Agenzia sostenevano che i motivi aggiunti avevano ampliato il thema decidendum impugnando provvedimenti nuovi (determine n. 107/2015 e n. 3/2016, conferme di aggiudicazione) diversi dalla determina n. 90/2015 impugnata con il ricorso principale, rendendo dunque dovuto il contributo; la ricorrente replicava che i motivi aggiunti non introducevano domande nuove ma riproducevano le censure del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della DOMA. Ha ricostruito la distinzione tra "motivi aggiunti propri" e "impropri", richiamando l'orientamento comunitario (sent. Corte di Giustizia C-61/14) secondo cui il contributo addizionale è legittimo solo se i motivi aggiunti comportano un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia. Applicando i criteri di connessione oggettiva, il Collegio ha ritenuto che le determine n. 107/2015 e n. 3/2016 sono atti autonomamente lesivi, non collegati da un rapporto di pregiudizialità/dipendenza con la determina n. 90/2015; quindi la proposizione dei motivi aggiunti ha determinato un ampliamento considerevole dell'oggetto e il contributo unificato è dovuto. Ricorso rigettato; spese compensate integralmente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (comma 6-bis)
Il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti che introducono domande nuove; la Corte nazionale interpreta la norma alla luce della giurisprudenza UE richiedendo che i motivi aggiunti comportino un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia perché sorga l'obbligo contributivo.
Testo Unico spese di giustizia (d.P.R. n.115/2002), art. 14
Indica il momento costitutivo dell''obbligo tributario (deposito dell'atto introduttivo o dell'atto cui si accede); il Collegio richiama che l'onere sorge al deposito dei motivi aggiunti quando questi introducono domande nuove.
d.lgs. n. 104/2010, art. 43
Distinzione normativa fra due tipologie di motivi aggiunti ("propri" e "impropri"); la Corte utilizza questa classificazione per spiegare come i motivi aggiunti possano ampliare il petitum o la causa petendi.
Codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 32
Consente il cumulo di domande connesse nello stesso giudizio; il Collegio usa l'istituto della connessione oggettiva per valutare se l'impugnazione di atti ulteriori giustifichi il pagamento del contributo.
Codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 40
art. 40, comma 1, lett. b)
Stabilisce che il ricorso deve indicare l'oggetto della domanda, compreso l'atto impugnato: la Corte ne trae argomentazioni sull'individuazione del numero di provvedimenti autonomamente lesivi e sull'eventuale pluralità di domande.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-61/14, sentenza 6 ottobre 2015
Principio chiave: l'obbligo di pagamento cumulativo è compatibile con il diritto UE solo quando i motivi aggiunti diano luogo a un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia; se non sussiste tale ampliamento, il giudice nazionale deve esentare l'amministrato dal pagamento aggiuntivo.
Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (18.10.2011; aggiornata 23.10.2015)
Circolare 18.10.2011 e 23.10.2015
Fornisce indicazioni operative sull'applicazione dell'art.13: originariamente richiedeva l'assenza di impugnazione di ulteriori provvedimenti per esonerare dal contributo; dopo la giurisprudenza UE la circolare è stata interpretata alla luce del criterio del "considerevole ampliamento".
Massime di principio
- I "motivi aggiunti" vanno distinti: se introducono nuove domande o impugnano provvedimenti autonomi (non in rapporto di pregiudizialità/dipendenza) si configurano come ampliamento dell'oggetto e rendono dovuto il contributo unificato.
- Per esentare il ricorrente dal contributo addizionale non è sufficiente che il bene della vita perseguito resti lo stesso: occorre che gli atti impugnati con i motivi aggiunti non costituiscano un "considerevole" ampliamento dell'oggetto della controversia (criterio della Corte di Giustizia).
- L'analisi della "connessione oggettiva" tra atti è centrale: connessioni "forti" (pregiudizialità/dipendenza necessaria) possono giustificare l'esenzione; connessioni "deboli" (solo fattuali o soggettive) normalmente no.
- Il giudice nazionale deve esaminare concretamente il contenuto degli atti e dei motivi aggiunti per valutare se ricorra l'ampliamento considerevole: la valutazione è fattuale e incidente sul quantum dell'obbligo contributivo.
- Quando si prevede di depositare motivi aggiunti, è consigliabile indicare chiaramente la natura della connessione tra i provvedimenti impugnati e, se possibile, notificare tempestivamente gli atti alle altre parti per evitare contestazioni sulla debenza del contributo.
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