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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6918/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Aveva riferito di temere accuse e conseguenze per avere colpito con un bastone un ragazzo inviato dagli anziani del villaggio a praticare l’infibulazione alla figlia, pratica alla quale egli si era opposto trasferendo più volte la famiglia. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1691 depositata il 2 ottobre 2018, aveva confermato il rigetto dell’opposizione pronunciato dal Tribunale. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che le sue dichiarazioni erano state giudicate generiche senza adeguato approfondimento istruttorio né audizione. Con il secondo motivo lamentava motivazione apparente e violazione degli artt. 2, 3 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 e degli artt. 8, 10 e 27 del d.lgs. n. 25/2008: a suo avviso, la Corte territoriale aveva concentrato l’analisi sul rischio di mutilazione della figlia invece che sul rischio per lui di torture o trattamenti inumani in caso di detenzione nel Paese d’origine, senza acquisire informazioni precise e aggiornate. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, deducendo la persistente violazione dei diritti umani nel Paese, il mancato intervento delle autorità a tutela sua e della famiglia e una propria condizione individuale di vulnerabilità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non coglieva la ragione decisiva della valutazione di non credibilità: il racconto non indicava il nome del villaggio e delle persone coinvolte e non descriveva adeguatamente la dinamica della lite; inoltre, la successiva fuga dal Paese appariva illogica rispetto all’affermata preoccupazione per la figlia lasciata nel contesto familiare e del villaggio. Esclusa la credibilità e quindi la sussistenza del fatto narrato, è venuto meno l’obbligo di ulteriore collaborazione istruttoria su quel fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto al rischio individuale di persecuzione o di danno grave, poiché la Corte d’appello aveva correttamente escluso la credibilità del racconto; la censura relativa al rischio-paese ex art. 14, lett. c), è stata dichiarata inammissibile perché reiterava la deduzione originaria senza allegare un conflitto armato o una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza nel Paese, a un pericolo grave ed elevato. Il terzo motivo è stato rigettato: la non credibilità del fatto narrato e l’assenza di allegazioni individualizzate impedivano di riconoscere una vulnerabilità personale; le generiche deduzioni sul degrado dei diritti nel Paese non sostituivano la comparazione individuale tra la vita privata e familiare in Italia, la situazione prima della partenza e quella conseguente al rimpatrio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Una volta esclusa la sussistenza dell’accadimento dedotto come integrativo del diritto al conseguimento della protezione internazionale maggiore e per essa il fatto nel suo oggettivo verificarsi ogni successivo obbligo di collaborazione istruttoria del giudice del merito è destinato a venir meno.

    Esclusa con motivazione adeguata la credibilità del fatto individuale posto a fondamento della domanda, viene meno l’obbligo del giudice di svolgere ulteriore collaborazione istruttoria su quel fatto.

  • art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007

    La Corte di appello ha correttamente individuato il fatto integrativo della condizione di vulnerabilità del richiedente ed esclusa la credibilità del racconto rigettato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

    Nel caso deciso, esclusa la credibilità del racconto relativo al rischio individuale, è legittimo negare il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria fondata sulle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    Quanto alla protezione sussidiaria sub specie del cd. rischio Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), il motivo di ricorso, che si rivela in tal modo inammissibile, reiterando in modo inefficace l’originaria deduzione, non riesce ad allegare la sussistenza in (OMISSIS), quanto al Governo del Presidente A.B., succeduto al dittatore Y.J., di un conflitto armato o di uno stato di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che un civile per la sua sola presenza in quel Paese correrebbe un pericolo grave ed elevato per la propria incolumità o per la propria libertà personale.

    Per la protezione sussidiaria da rischio-paese occorre allegare una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata che comporti, per un civile, un pericolo grave ed elevato per la sola presenza nel Paese; la mera reiterazione di deduzioni generiche non è sufficiente.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Come questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di rilevare, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

    La protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa della situazione personale del richiedente in Italia, prima della partenza e in caso di rimpatrio; il quadro generale del Paese d’origine, da solo, non integra la vulnerabilità richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale è dichiarato il presupposto per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione può fondarsi sulla mancata indicazione di circostanze concrete e verificabili, quali luoghi e persone coinvolti, e sull’illogicità della condotta successiva rispetto al rischio allegato; il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tali ragioni decisive.
  • Quando il giudice esclude in modo motivato la credibilità del fatto individuale invocato a fondamento della domanda, viene meno l’obbligo di ulteriore collaborazione istruttoria riferita a quel fatto.
  • La protezione sussidiaria fondata sul rischio indiscriminato nel Paese d’origine richiede l’allegazione di un conflitto armato o di una violenza indiscriminata tale da esporre il civile, per la sola presenza nel territorio, a un pericolo grave ed elevato per l’incolumità o la libertà personale.
  • La protezione umanitaria presuppone un accertamento individualizzato della vulnerabilità mediante comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia, la situazione personale prima della partenza e quella prevedibile in caso di rimpatrio; condizioni generali del Paese d’origine, senza elementi riferibili al singolo, non bastano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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