Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di riabilitazione; il ricorrente deduce violazione dell'art. 179 cod. pen. per avere il Tribunale di Sorveglianza valutato come elementi ostativi alla riabilitazione una pluralità di condotte (bancarotta per distrazione) avvenute tra il 2003 e il 2007 e i fallimenti dichiarati nel 2011, ossia anteriori al triennio rilevante ai fini della valutazione della buona condotta decorrente dalla sentenza irrevocabile (23/05/2013) o dall'espiazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame, con l'indicazione che, nel riesaminare l'opposizione, il giudice dovrà attenersi ai principi di diritto sul corretto arco temporale e sui criteri di valutazione della buona condotta e del ravvedimento previsti dall'art. 179 cod. pen. (escludendo dal giudizio condotte anteriori al triennio rilevante salvo quanto previsto dalla giurisprudenza richiamata).
Norme richiamate
art. 179 cod. pen.
La valutazione della buona condotta ai fini della riabilitazione prende riferimento al periodo minimo di tre anni decorrente dalla data in cui la pena principale risulti eseguita o si sia in altro modo estinta; comportamenti anteriori a tale periodo non possono essere utilizzati per precludere la riabilitazione.
Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017 (Fiumefreddo)
Precisazione che la valutazione della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al triennio decorrente dall'esecuzione o estinzione della pena, escludendo comportamenti anteriori.
Sez. 1, n. 11654 del 27/02/2008 (Ortu)
Il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza; eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine non hanno automaticamente efficacia ostativa.
Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014
Pur essendo il triennio il periodo minimo di riferimento, la valutazione del giudice è di natura discrezionale e si estende dal momento dell'esecuzione o estinzione della pena fino alla data della decisione, con obbligo di apprezzare le prove effettive di ravvedimento.
Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020 (Dondi)
Il giudice può considerare denunce o la pendenza di procedimenti successivi ai fatti oggetto dell'istanza solo se ne apprezza il significato concreto e dimostrativo di condotte devianti tali da provare il mancato recupero del condannato.
Massime di principio
- La verifica della 'buona condotta' per la riabilitazione va riferita essenzialmente al triennio previsto dall'art. 179 cod. pen., decorrente dall'esecuzione o estinzione della pena principale (o, in certa giurisprudenza, dal passaggio in giudicato), perciò comportamenti anteriori a tale periodo non possono da soli giustificare il diniego.
- Il giudice mantiene una valutazione discrezionale e deve esaminare prove concrete di ravvedimento raccolte dall'istante nel periodo minimo e fino alla decisione; il mero silenzio o l'assenza di prove positive è insufficiente per concedere la riabilitazione.
- Eventuali procedimenti penali o denunce successivi possono essere considerati solo se il loro significato concreto dimostra il mancato recupero del condannato; non basta la semplice esistenza di pendenze processuali.
- Condotte negative obiettivamente rilevanti commesse prima del triennio non devono essere automaticamente poste a fondamento del rigetto; occorre rispettare la delimitazione temporale imposta dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- Se il rigetto è basato su carenze formali (es. mancato pagamento di spese) e tali carenze vengono poi sanate, il giudice deve tenerne conto nel nuovo esame.
- Nelle situazioni analoghe è opportuno che il richiedente documenti in modo puntuale comportamenti positivi e iniziative di reintegrazione sociale e patrimoniale riferibili al triennio e al periodo successivo fino alla decisione, per soddisfare l'onere probatorio del ravvedimento.
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