Cassazione Civile, Ordinanza n. 19447/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2000, sul presupposto che non vi fosse prova della notificazione della cartella di pagamento prodromica. In primo grado l'atto era stato annullato; in appello la commissione regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo inutilizzabile la produzione, effettuata solo in secondo grado dal concessionario della riscossione, delle cartoline di ritorno comprovanti la notifica della cartella. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 342 c.p.c., 58 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., per avere il giudice d'appello escluso l'ammissibilità della produzione documentale in appello; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla ritualità e validità della notifica della cartella. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, in relazione alla questione della notifica dell'appello e al dedotto errore nel numero civico dell'indirizzo del procuratore presso cui sarebbe stato notificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione del contribuente sulla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sia per genericità sia perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, l'erronea dichiarazione di contumacia non comporta di per sé nullità senza un concreto pregiudizio difensivo. Nel merito ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è in linea di principio ammessa dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, anche quando si tratti dell'atto impositivo notificato o di documenti a prova della sua notificazione; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché esamini nel merito la controversia tenendo conto della documentazione prodotta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale è stato rigettato e, quanto al contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti senza restrizioni, anche se si tratta dell'atto impositivo o della documentazione comprovante la sua notificazione; la previsione del comma 1 sulle prove diverse dai documenti è autonoma e più restrittiva.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione documentale in appello né la deduzione di mere difese.
art. 342 c.p.c.
Invocato per censurare la decisione d'appello, ma la Corte ritiene fondata la doglianza sulla base della disciplina speciale del processo tributario e della producibilità dei documenti in secondo grado.
art. 111 Cost.
Richiamato sia in relazione al giusto processo sia, dalla CTR, in chiave di economia processuale e ragionevole durata; la Cassazione ribadisce però la centralità della regola processuale speciale che consente la produzione documentale in appello.
art. 112 c.p.c.
Dedotto per omessa pronuncia sul punto della validità della notifica della cartella, ma il motivo principale assorbente è l'erronea esclusione della documentazione prodotta in appello.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è, di regola, ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, senza che possa opporsi un limite generale desunto dal divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57 del medesimo decreto.
- La documentazione prodotta in appello può essere utilizzata anche per provare la notificazione dell'atto impositivo o della cartella presupposta, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
- L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina invalidità della sentenza se non risulta un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In sede di legittimità, la censura di nullità per violazione del contraddittorio deve essere specifica e supportata da puntuali allegazioni processuali; la sua formulazione generica è inammissibile.
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