Sentenza del 18/03/2015 n. 5400 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - Soggetti non residenti - Nomina del rappresentante fiscale - Modalità - Comunicazione della variazione dei dati ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2000-2003, con contestazione di indebita detrazione d'imposta, erronea registrazione di fatture e dichiarazioni annuali infedeli, nonché applicazione delle relative sanzioni. L'Agenzia sosteneva che la nomina della nuova L.T.I. S.p.A. quale rappresentante fiscale della società olandese fosse invalida perché non risultava da atto pubblico o scrittura privata autenticata/registrata, ma soltanto dalla comunicazione di variazione dei dati effettuata mediante modello AA7/6 ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha dovuto inoltre esaminare la tempestività dei ricorsi relativi agli anni 2001-2003, notificati alla società incorporata dopo la sua estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i quattro ricorsi, ha ritenuto tempestive le impugnazioni relative agli anni 2001-2003 e ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la nomina del rappresentante fiscale IVA di un soggetto non residente può risultare validamente anche dalla comunicazione di inizio o variazione dell'attività effettuata all'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di un ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando la comunicazione rende l'amministrazione finanziaria pienamente edotta del rapporto. Le sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia sono state cassate e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto i ricorsi introduttivi delle società, escludendo la perdita del diritto alla detrazione IVA. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese dei giudizi di legittimità, mentre sono state compensate le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
Art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Gli obblighi e i diritti IVA dei soggetti non residenti possono essere adempiuti o esercitati tramite un rappresentante residente nominato nelle forme previste dalla legge.
La nomina del rappresentante fiscale è funzionale all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei diritti IVA da parte del soggetto non residente. La norma non impone, come requisito indefettibile, un unico modello documentale, purché il rapporto sia validamente comunicato e riconoscibile dall'amministrazione.
Art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Comunicazione di inizio attività e comunicazione delle variazioni dei dati.
La comunicazione di inizio o variazione dell'attività, compresa quella effettuata mediante modello AA7/6, può costituire atto equipollente alle forme ordinarie di nomina del rappresentante fiscale, se contiene le informazioni necessarie e rende certa e tempestiva la conoscenza del rapporto da parte dell'amministrazione finanziaria.
Art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro.
Le forme previste dall'art. 53 non sono considerate tassative quando la nomina risulta comunque da una comunicazione ufficiale all'ufficio fiscale idonea a garantire certezza e conoscibilità del rapporto.
Art. 1, comma 4, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Il rapporto di rappresentanza risulta ... da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 35.
La comunicazione all'ufficio IVA effettuata secondo l'art. 35 è sufficiente a dimostrare il rapporto di rappresentanza fiscale e impedisce di imporre un duplice onere formale al contribuente.
Art. 2504-bis del codice civile, nel testo applicabile ratione temporis
La fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e il subingresso della società incorporante.
Le notifiche effettuate alla società incorporata dopo la sua estinzione sono nulle e non fanno decorrere validamente il termine breve per impugnare la sentenza nei confronti della società incorporante.
Principio unionale di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione
Le formalità nazionali non possono eccedere quanto necessario per verificare i requisiti sostanziali della detrazione né possono trasformarsi in ostacoli sproporzionati tali da vanificare il diritto alla detrazione quando l'amministrazione dispone delle informazioni necessarie.
Massime di principio
- Per i soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale IVA può essere dimostrata anche tramite una comunicazione di inizio o variazione dati all'Agenzia delle Entrate, purché la comunicazione sia idonea a rendere certo e tempestivo il rapporto.
- L'amministrazione finanziaria non può richiedere formalità ulteriori rispetto a quelle necessarie per verificare l'effettiva esistenza del rapporto di rappresentanza, soprattutto quando il comportamento delle parti conferma la nomina e non vi è contestazione sostanziale.
- Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato esclusivamente per irregolarità formali nella nomina del rappresentante fiscale se i requisiti sostanziali della detrazione risultano provati e l'amministrazione dispone delle informazioni necessarie.
- In caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue e gli atti processuali notificati esclusivamente a essa dopo l'estinzione possono essere nulli; il termine per impugnare decorre validamente nei confronti del soggetto subentrante solo con una notificazione corretta.
- La condotta concludente del contribuente, unita alle comunicazioni ufficiali e all'assenza di dissociazione rispetto agli adempimenti fiscali del rappresentante, può confermare la validità del rapporto anche in presenza di carenze documentali formali.
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