Cassazione Civile, Ordinanza n. 20522/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti assunti da una società ferroviaria prima con contratti di apprendistato professionalizzante e poi con contratti a tempo determinato. I lavoratori avevano chiesto il pagamento di differenze retributive derivanti dal ricalcolo degli scatti di anzianità, domanda accolta in primo grado e confermata in appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso principale, con atto sottoscritto dal difensore e dall’institore. Nel controricorso i lavoratori hanno proposto ricorso incidentale limitatamente al governo delle spese, censurando la compensazione disposta dalla Corte d’appello sulla base della mera "controvertibilità della questione". La società principale aveva infatti ottenuto in appello la compensazione delle spese per asserite ragioni di opinabilità della lite; i lavoratori hanno sostenuto che tale motivazione non fosse sufficiente alla luce dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia, ma ha esaminato e accolto il ricorso incidentale sulle spese, cassando sul punto e decidendo nel merito per la condanna della società al pagamento delle spese di appello e di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per intervenuta rinuncia, ritenendo che ciò comportasse sopravvenuta carenza di interesse. Ha però affermato che la rinuncia al ricorso principale non travolge il ricorso incidentale tardivo, il quale va esaminato. Esaminato il ricorso incidentale, lo ha accolto, osservando che la motivazione della Corte d’appello sulla compensazione delle spese era troppo generica e non rispettava i presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come delimitato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Corte ha quindi deciso nel merito sul punto spese, condannando la società ricorrente principale al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei lavoratori. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 334, comma 2, c.p.c.
La norma sulla perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva non si applica quando l'impugnazione principale sia oggetto di rinuncia; in tale ipotesi il ricorso incidentale tardivo conserva efficacia e va esaminato.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è consentita solo nei limiti rigorosi tracciati dalla norma, come interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale; la mera controvertibilità della questione non basta se non si ricade in assoluta novità, mutamenti della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente specificate.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Le censure sulla falsa applicazione di norme di diritto sono sindacabili come violazione di legge; la Corte richiama il criterio di qualificazione della doglianza sostanziale al di là dell’erronea rubrica del motivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L’erronea evocazione del vizio motivazionale non comporta automaticamente inammissibilità se la censura, nella sostanza, denuncia una falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se applicabile.
art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604
Richiamato in relazione al giudizio di sussunzione nella materia del licenziamento, come esempio di giudizio di diritto censurabile per violazione di legge.
art. 2119 c.c.
Richiamato come disposizione rispetto alla quale il giudizio di proporzione della sanzione disciplinare costituisce giudizio di diritto, censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale in cassazione determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non fa perdere efficacia al ricorso incidentale tardivo, che deve essere comunque esaminato.
- La compensazione delle spese di lite costituisce applicazione di una norma elastica e il relativo giudizio del merito è sindacabile in cassazione quando la motivazione non individui specificamente le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
- La mera opinabilità della questione o l’esistenza di contrasto giurisprudenziale non autorizzano automaticamente la compensazione delle spese: occorre un apprezzamento coerente con i criteri normativi vigenti al momento dell’introduzione della lite.
- L’erronea indicazione del vizio di ricorso non preclude l’esame della censura quando dal contenuto sostanziale dell’atto emerga una doglianza di violazione o falsa applicazione di legge.
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