Sentenza n. 4344/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1514/2025, emessa in data 27 giugno 2025, dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio annuo di 500 euro per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, notificata presso la sede dell'amministrazione il 30 giugno 2025, e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non era stata eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora fosse decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia dell'amministrazione non può pregiudicare la ricorrente. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha respinto invece la domanda di astreinte, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando il beneficio abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
- La concessione dell'astreinte nell'ambito dell'ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle concrete circostanze del caso.
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