Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2338/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza in primo e secondo grado deducendo principalmente la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello: la notifica era stata eseguita presso il difensore d'ufficio, quale domicilio originariamente eletto, mentre il ricorrente aveva successivamente revocato tale elezione e dichiarato domicilio presso la propria abitazione (fatto registrato nel verbale di interrogatorio del 6 luglio 2017), ove erano state notificate le precitazioni per il primo grado. In subordine deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa e della tentata truffa contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo, ritenendo che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d'ufficio nonostante il successivo mutamento e la regolare comunicazione del nuovo domicilio, debba considerarsi omessa. Tale vizio configura una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio o dal difensore che ha ricevuto la notifica. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Trieste per la celebrazione del giudizio di appello (cioè per il nuovo esame collegiale in secondo grado). Le questioni di merito (sull'insussistenza o sulla valutazione della prova) sono state assorbite e non decise dalla Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Norma citata quale aggravante applicata in primo grado per le condanne per truffa; nella sentenza di Cassazione è riportata come riferimento agli addebiti originari ma non oggetto di decisione specifica

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa agli avvisi notificati; nella vicenda emerge che avvisi e decreti per il primo grado erano stati notificati presso il domicilio poi dichiarato dall'imputato

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata dalla Corte per evidenziare che la notifica effettuata presso il difensore d'ufficio, quando non sussiste più un valido domicilio eletto, non produce presunzione di conoscenza da parte dell'imputato

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Analoga norma richiamata per confermare il principio che notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio in luogo del domicilio effettivo o eletto sono invalide se il domicilio è stato cambiato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti formali della enunciazione dei motivi di ricorso (contenuto e sintesi delle doglianze)

  • art. 23, comma 8 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura applicata per il deposito delle memorie e delle conclusioni)

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali all'avvocato d'ufficio non può sostituire la notifica all'imputato quando questi abbia validamente eletto o dichiarato un diverso domicilio: una notifica eseguita al precedente domicilio dell'avvocato, dopo che l'imputato ha comunicato un nuovo domicilio, è nulla e insanabile.
  • La nullità per errata notifica in tali casi è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio o dal difensore che ha materialmente ricevuto la comunicazione; non si può presumere che il difensore d'ufficio abbia trasmesso la conoscenza all'imputato.
  • Quando la Cassazione accerta una nullità procedurale assoluta che incide sulla regolarità della notificazione dell'impugnazione, le questioni di merito (valutazione della prova, sussistenza del reato) possono rimanere assorbite e non decise, con conseguente ripetizione del giudizio incidente la nullità.
  • Per evitare simili nullità è necessario verificare sempre lo stato delle elezioni di domicilio e comunicazioni di domicilio/recapito dell'imputato prima di eseguire notifiche importanti, e conservare prova documentale della conoscenza effettiva da parte dell'imputato o del suo difensore valido.
  • Nel formulare impugnazioni o difese successive, va tempestivamente eccepita l'eventuale nullità di notificazione; tuttavia, data la natura di nullità assoluta, essa può essere fatta valere anche tardivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.