Cassazione Penale, Sentenza n. 5548/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi (12/09/2024) con cui era stata disposta la custodia in carcere per Marangio per i reati di cui agli artt. 416 e 81-110-624 c.p. Il Procuratore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto che l'ordinanza applicativa fosse nulla a causa dell'omesso interrogatorio preventivo (interrogatorio dell'indagato prima della misura), nonostante il GIP avesse motivato la deroga per il concreto pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore infondato e ha confermato la valutazione del Tribunale di Lecce. Ha ritenuto applicabile la novella introdotta dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (art. 291, comma 1-quater e art. 292, comma 3-bis c.p.p.), entrata in vigore il 25/08/2024, che impone in determinati casi l'interrogatorio prima di disporre la misura e sanziona con la nullità l'omissione. Poiché l'ordinanza cautelare impugnata era stata emessa il 12/09/2024, la nuova disciplina era applicabile; il Tribunale del riesame ha ricostruito criticamente gli elementi fattuali (contatti con soggetti mafiosi, aiuti a latitanza, gravità delle contestazioni) e li ha ritenuti privi di pregnanza sufficiente a giustificare la deroga. Venuta meno la sussistenza del pericolo di fuga, l'omissione dell'interrogatorio preventivo ha determinato una nullità originaria dell'ordinanza applicativa che non può essere sanata dal successivo esercizio del diritto al silenzio nell'interrogatorio di garanzia. Il ricorso di cassazione è quindi respinto.
Norme richiamate
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifiche al codice di procedura penale)
inserita la disposizione che ha introdotto l'art. 291, comma 1-quater e il comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p.; entrata in vigore il 25/08/2024
La novella ha imposto il principio del contraddittorio anticipato (interrogatorio dell'indagato) come regola preliminare all'adozione della misura cautelare nei casi indicati, salvo specifiche deroghe; la disciplina si applica alle ordinanze emesse dopo l'entrata in vigore (tempus regit actum).
Art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini ... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure ..."
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo prima di disporre la misura, con elencazione tassativa delle ipotesi di deroga (es. pericolo di fuga e altre esigenze indicate).
Art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
"L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]"
Introduce la sanzione di nullità per l'omessa esecuzione dell'interrogatorio nei casi in cui la legge lo richiede; la nullità è rilevabile e pertinente anche nel riesame della misura.
Art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
riferimento alle esigenze cautelari (lett. a) e b) tra cui il pericolo di fuga)
Fornisce le ipotesi di esigenze cautelari che possono giustificare, ove sussistenti e adeguatamente motivate, la deroga all'obbligo dell'interrogatorio preventivo.
Art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
"l'ordinanza dovrà contenere una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio"
Imposta l'obbligo motivazionale dell'ordinanza rispetto alle deduzioni difensive rese nell'interrogatorio preventivo quando questo è obbligatorio.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata adottata dopo l'entrata in vigore della L. 9/8/2024 n.114 (dal 25/08/2024), verificare subito se ricorre l'obbligo dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater; in caso di omissione senza valida deroga, l'ordinanza è affetta da nullità.
- Le ipotesi di deroga (es. concreto pericolo di fuga) devono essere supportate da motivazione adeguata e non meramente generica; la semplice gravità del fatto o il titolo di reato non bastano di per sé a superare l'obbligo dell'interrogatorio.
- Il tribunale del riesame ha piena cognizione e può rinnovare integralmente la valutazione dei presupposti della misura; una diversa valutazione in sede di riesame può determinare la nullità ex tunc dell'ordinanza applicativa se viene meno la causa che giustificava la deroga.
- L'esercizio successivo del diritto al silenzio da parte dell'indagato durante un interrogatorio di garanzia non sana l'omissione originaria dell'interrogatorio preventivo quando questo era prescrittivo: la garanzia del contraddittorio preventivo è strutturale e non surrogabile.
- In casi analoghi, il pubblico ministero deve assicurare che la richiesta di misura e la motivazione del GIP esplicitino elementi concreti e attuali che giustifichino la deroga all'interrogatorio; altrimenti la misura è vulnerabile a impugnazione e annullamento.
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