Cassazione Penale, Sentenza n. 5721/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per vizio di motivazione e nullità per carenza di motivazione, contestando in particolare la credibilità delle testimonianze d'accusa perché provenienti da persone che avevano a loro volta denunciato Filosa (posizioni reciproche) e segnalando alcune incoerenze nei racconti dei testi
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di ingiuria in quanto depenalizzato (d.lgs. 15/1/2016, n.7) e ha eliminato le relative statuizioni civili. Quanto al reato di minaccia (art. 612 c.p.), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia, sul piano civile il ricorso è stato rigettato nella parte restante, con conseguente mantenimento delle statuizioni civili relative al reato di minaccia. In sintesi: ingiuria = annullamento e rimozione degli effetti civili; minaccia = estinzione penale per prescrizione ma mantenimento degli effetti civili decisi nei gradi di merito
Norme richiamate
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
entrato in vigore il 6 febbraio 2016
Depenalizza l'ingiuria trasformandola in illecito civile: la condanna penale per ingiuria deve essere annullata perché il fatto non è più previsto come reato; le parti civili possono agire "ex novo" in sede civile per il risarcimento
art. 612 cod. pen.
Norma incriminatrice alla base dell'addebito di minaccia; nel caso di specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione
art. 2, secondo comma, cod. pen.
Principio di legalità penale per cui nessuno può essere punito per un fatto che la legge posteriore non considera più reato; giustifica l'annullamento immediato delle condanne per reati abrogati
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti del proscioglimento e la necessità di valutare la prova dell'innocenza; utilizzata per spiegare i limiti al proscioglimento d'ufficio e per controllare la tenuta delle statuizioni civili quando il reato è estinto per causa sopravvenuta
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che, anche quando il reato è estinto, il giudice d'appello e la Cassazione devono decidere sull'impugnazione per quanto riguarda le statuizioni civili; da ciò deriva l'obbligo di esaminare i motivi del ricorso relativi agli effetti civili
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e) e comma 2-bis)
Norme riguardanti i motivi di ricorso in Cassazione e i limiti introdotti dalla riforma: nel caso in esame la Corte ricorda che non è applicabile alle impugnazioni basate su pronunce anteriori all'entrata in vigore delle modifiche, per cui il vizio di motivazione denunciato resta esaminabile secondo la disciplina vigente al tempo della sentenza impugnata
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis
Richiamato nella valutazione della portata delle successive modifiche processuali relative alle impugnazioni e alla deducibilità del mero vizio di motivazione
Massime di principio
- Se una fattispecie penale viene depenalizzata per legge (abolitio criminis), la condanna penale deve essere annullata e vanno eliminate le statuizioni civili connesse: la parte offesa può comunque agire ex novo in sede civile.
- La prescrizione estingue il reato sul piano penale ma non automaticamente le conseguenze civili: il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque decidere sugli effetti civili secondo l'art. 578 c.p.p.
- La presenza di denunce reciproche tra le parti non rende automaticamente inattendibili le dichiarazioni della parte offesa: le dichiarazioni possono essere utilizzate se i fatti concernono contesti spazio-temporali diversi o se la valutazione di attendibilità è congruamente motivata dal giudice.
- Le impugnazioni devono essere valutate secondo la disciplina processuale vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (principio "tempus regit actum"): eventuali modifiche successive alle norme sulle impugnazioni non si applicano retroattivamente senza disposizioni transitorie.
- Quando il ricorso propone censure vaghe o generiche sulla motivazione di merito, la Corte può ritenere non decisivi tali argomenti se le sentenze di merito mostrano una valutazione logica e coerente delle prove.
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