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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5721/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per vizio di motivazione e nullità per carenza di motivazione, contestando in particolare la credibilità delle testimonianze d'accusa perché provenienti da persone che avevano a loro volta denunciato Filosa (posizioni reciproche) e segnalando alcune incoerenze nei racconti dei testi

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di ingiuria in quanto depenalizzato (d.lgs. 15/1/2016, n.7) e ha eliminato le relative statuizioni civili. Quanto al reato di minaccia (art. 612 c.p.), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia, sul piano civile il ricorso è stato rigettato nella parte restante, con conseguente mantenimento delle statuizioni civili relative al reato di minaccia. In sintesi: ingiuria = annullamento e rimozione degli effetti civili; minaccia = estinzione penale per prescrizione ma mantenimento degli effetti civili decisi nei gradi di merito

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    entrato in vigore il 6 febbraio 2016

    Depenalizza l'ingiuria trasformandola in illecito civile: la condanna penale per ingiuria deve essere annullata perché il fatto non è più previsto come reato; le parti civili possono agire "ex novo" in sede civile per il risarcimento

  • art. 612 cod. pen.

    Norma incriminatrice alla base dell'addebito di minaccia; nel caso di specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 2, secondo comma, cod. pen.

    Principio di legalità penale per cui nessuno può essere punito per un fatto che la legge posteriore non considera più reato; giustifica l'annullamento immediato delle condanne per reati abrogati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti del proscioglimento e la necessità di valutare la prova dell'innocenza; utilizzata per spiegare i limiti al proscioglimento d'ufficio e per controllare la tenuta delle statuizioni civili quando il reato è estinto per causa sopravvenuta

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, anche quando il reato è estinto, il giudice d'appello e la Cassazione devono decidere sull'impugnazione per quanto riguarda le statuizioni civili; da ciò deriva l'obbligo di esaminare i motivi del ricorso relativi agli effetti civili

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e) e comma 2-bis)

    Norme riguardanti i motivi di ricorso in Cassazione e i limiti introdotti dalla riforma: nel caso in esame la Corte ricorda che non è applicabile alle impugnazioni basate su pronunce anteriori all'entrata in vigore delle modifiche, per cui il vizio di motivazione denunciato resta esaminabile secondo la disciplina vigente al tempo della sentenza impugnata

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis

    Richiamato nella valutazione della portata delle successive modifiche processuali relative alle impugnazioni e alla deducibilità del mero vizio di motivazione

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale viene depenalizzata per legge (abolitio criminis), la condanna penale deve essere annullata e vanno eliminate le statuizioni civili connesse: la parte offesa può comunque agire ex novo in sede civile.
  • La prescrizione estingue il reato sul piano penale ma non automaticamente le conseguenze civili: il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque decidere sugli effetti civili secondo l'art. 578 c.p.p.
  • La presenza di denunce reciproche tra le parti non rende automaticamente inattendibili le dichiarazioni della parte offesa: le dichiarazioni possono essere utilizzate se i fatti concernono contesti spazio-temporali diversi o se la valutazione di attendibilità è congruamente motivata dal giudice.
  • Le impugnazioni devono essere valutate secondo la disciplina processuale vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (principio "tempus regit actum"): eventuali modifiche successive alle norme sulle impugnazioni non si applicano retroattivamente senza disposizioni transitorie.
  • Quando il ricorso propone censure vaghe o generiche sulla motivazione di merito, la Corte può ritenere non decisivi tali argomenti se le sentenze di merito mostrano una valutazione logica e coerente delle prove.

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