Sentenza n. 1744/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Positano sull’invito-diffida del 4 luglio 2025, diretto a sollecitare la repressione di presunti abusi edilizi sul fondo confinante e la definizione delle pratiche di condono pendenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato e di aree limitrofe agli immobili nella disponibilità della controinteressata, ha chiesto al Comune di accertare e reprimere le opere che assume abusive e prive dei necessari titoli edilizi, paesaggistici e sismici, nonché di definire le domande di condono pendenti. Ha dedotto un pregiudizio concreto alla propria proprietà: una copertura sarebbe appoggiata e ancorata alla muratura di sua proprietà, mentre lavori di sbancamento e rimozione di terreno e roccia sarebbero stati eseguiti sino al piede della muratura, con possibile compromissione della sua stabilità; ha inoltre riferito la pendenza di un contenzioso civile. A fronte dell’invito-diffida del 4 luglio 2025, il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Con l’azione ex art. 117 c.p.a. il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna a provvedere, l’accertamento della fondatezza della pretesa e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è accolto nei limiti della domanda avverso il silenzio. Il Collegio ha rilevato che l’inerzia comunale perdurava al momento della decisione e che il ricorrente, quale proprietario limitrofo, aveva allegato pregiudizi immediati e diretti alla propria proprietà, oltre alla mera vicinitas: ciò fonda la legittimazione e l’interesse a ottenere una pronuncia sull’istanza di vigilanza edilizia e sulle eventuali pratiche di sanatoria. Il Comune è quindi obbligato a pronunciarsi espressamente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; non è stata invece accertata la fondatezza sostanziale della pretesa di repressione degli abusi o di rigetto dei condoni, dovendo l’amministrazione provvedere. In caso di ulteriore inadempimento, è nominato commissario ad acta il segretario comunale, con ulteriori 90 giorni dall’insediamento per l’esecuzione sostitutiva e compenso di euro 1.000, oltre spese vive documentate a carico del Comune. Il Comune è condannato a pagare euro 1.200, oltre accessori, per spese processuali in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l’Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma un rinvio sine die.
L’azione contro il silenzio resta esperibile finché l’amministrazione non conclude il procedimento con un provvedimento espresso finale; un atto meramente endoprocedimentale o soprassessorio non rimuove l’inerzia rilevante.
La giurisprudenza, in questa evenienza, specifica che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante-ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria e di condono eventualmente pendente per gli abusiformulata dal proprietario del fondo limitrofo, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, di cui egli deve dare dimostrazione (interesse al ricorso), onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (T.A.R. Napoli, sez. VI, 20/04/2026, n. 2473).
Il proprietario confinante può agire contro il silenzio in materia di vigilanza edilizia se, oltre al collegamento territoriale, dimostra che l’illecito non represso produce effetti nocivi immediati e diretti sulla propria sfera giuridica; la legittimazione consente di chiedere che il Comune provveda, non implica di per sé il diritto a un determinato esito.
Massime di principio
- Il proprietario di un fondo confinante è legittimato a promuovere l’azione contro il silenzio sulla richiesta di repressione di abusi edilizi o di definizione di pratiche di sanatoria quando dimostri, oltre alla vicinitas, un pregiudizio concreto, immediato e diretto derivante dalla situazione edilizia contestata.
- Nel giudizio contro il silenzio, l’obbligo di provvedere permane se l’amministrazione non conclude il procedimento con un provvedimento espresso finale; atti endoprocedimentali o soprassessori non equivalgono alla conclusione del procedimento.
- L’accoglimento dell’azione contro il silenzio comporta l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente, ma non determina automaticamente l’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa né impone uno specifico contenuto al provvedimento, salvo che ne ricorrano i presupposti.
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