Sentenza n. 5025/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 28 agosto 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 28 agosto 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 10 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze e ad agire in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda di un provvedimento amministrativo integra l’attivazione del relativo procedimento e, se soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un comportamento che realizza integralmente l’utilità richiesta dal ricorrente.
- La condotta dell’amministrazione e la durata dell’inerzia possono giustificare la compensazione delle spese, anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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