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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24352/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione della pena. Sosteneva che la sanzione fosse stata quantificata in modo non congruo. La Corte di cassazione rileva che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale richiamando il concreto disvalore dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, caratterizzata da plurimi precedenti, anche specifici.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Rilevato come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Indicato come criterio di commisurazione della pena, da applicare in relazione al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • È sufficiente una motivazione congrua e non apparente sulla commisurazione della sanzione, specie quando il giudice valorizzi il concreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato desunta anche da precedenti penali.
  • Il vizio di motivazione sulla pena non è configurabile quando la sentenza impugnata dia conto in modo puntuale delle ragioni della quantificazione sanzionatoria.
  • Il ricorso che censuri in modo manifestamente infondato la sola dosimetria della pena può essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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