Parere n. 1793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal “Condominio Via Risparmio 4” contro il Comune di Cusano Milanino, nei confronti della Regione Lombardia per l’annullamento del provvedimento del 23 giugno 2022 di rigetto dell’istanza di fiscalizzazione ex art.34, comma 2, d.P.R. n.380 del 2001, notificato il 27 successivo; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato irricevibile perché il diniego è stato notificato via PEC il 27 giugno 2022, mentre il ricorso straordinario è stato notificato all’amministrazione il 25 novembre 2022, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. La tardività assorbe l’esame delle censure di merito e dell’eccezione di genericità. L’istanza cautelare è assorbita.
Impugnazione del diniego del 23 giugno 2022 del Comune di Cusano Milanino sull’istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il Condominio ha impugnato il diniego comunale relativo alla fiscalizzazione delle difformità edilizie riguardanti il sottotetto e la modifica della copertura rispetto al nulla-osta del 1963. Con un unico motivo articolato ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 380/2001, contestando il metodo di calcolo della sanzione e i presupposti tecnici, edilizi e urbanistici per accedere alla fiscalizzazione, nonché lamentando travisamento, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività e la genericità del ricorso; il Comune ha depositato controdeduzioni. La Sezione ha esaminato prioritariamente la tardività, senza passare al merito.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
La censura non è esaminata nel merito: il ricorso, notificato il 25 novembre 2022 contro un provvedimento notificato il 27 giugno 2022, è stato proposto oltre il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso è pertanto irricevibile.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
il termine dei 120 giorni dalla data di notificazione e/o di conoscenza del provvedimento impugnato previsto a pena di decadenza dall’art.9 del d.P.R. n.1199 del 1971.
Il ricorso straordinario deve essere notificato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento impugnato; il superamento del termine comporta la decadenza e l’irricevibilità.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
il provvedimento di diniego dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del d.P.R. n.380 del 2000 risulta notificato al ricorrente in data 27 giugno 2022 a mezzo pec
La disposizione individua l’istanza di fiscalizzazione cui si riferiva il provvedimento impugnato; il parere non esamina i presupposti sostanziali della fiscalizzazione, poiché dichiara il ricorso irricevibile per tardività.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la notificazione oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento impugnato determina l’irricevibilità per decadenza, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Quando il ricorso è irricevibile per tardività, l’esame della domanda cautelare resta assorbito.
Diniego di fiscalizzazione dell’abuso edilizio e tardività del ricorso straordinario
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da un condominio contro il Comune di Cusano Milanino, nei confronti della Regione Lombardia, per l’annullamento del diniego dell’istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La Sezione ha definito l’affare in rito, senza pronunciarsi sulle questioni edilizie sostanziali.
Vicenda amministrativa
Il 28 settembre 2021 il Condominio aveva presentato una pratica edilizia relativa a opere difformi dal nulla-osta del 1963, concernenti la copertura e la realizzazione del sottotetto. Dopo integrazioni documentali, il Comune aveva rilevato, tra l’altro, la mancanza di una perizia statica e di una dimostrazione analitica e grafica delle altezze e delle superfici del sottotetto.
Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego il 18 maggio 2022. Le osservazioni del Condominio non sono state ritenute sufficienti e, con provvedimento del 23 giugno 2022, notificato via PEC il 27 giugno 2022, l’istanza di fiscalizzazione è stata respinta.
Ricorso e ragioni dedotte
Il Condominio ha proposto ricorso straordinario, notificandolo all’amministrazione il 25 novembre 2022. Con un unico motivo articolato ha contestato la legittimità del diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 380/2001. Le doglianze riguardavano il metodo di calcolo della sanzione e i presupposti tecnici, edilizi e urbanistici per accedere alla fiscalizzazione, oltre a travisamento, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. Il Ministero ha eccepito, in via preliminare, la tardività e la genericità dei motivi e, nel merito, l’infondatezza.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha accolto l’eccezione di tardività. Il provvedimento impugnato era stato notificato il 27 giugno 2022, mentre il ricorso straordinario è stato notificato il 25 novembre 2022, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. La declaratoria di irricevibilità ha impedito l’esame delle censure relative alla fiscalizzazione e ha assorbito l’istanza di sospensione.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività, con assorbimento dell’istanza cautelare.
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