Ordinanza n. 231/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 18.02.2026, comunicata il 19 febbraio 2026, emessa dal Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corigliano d’Otranto; - ove occorra, del verbale di sopralluogo del 17.02.2026; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 14 del 18 febbraio 2026, preceduta da verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione adottata dal Responsabile del Settore V - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, nonché, ove occorra, il verbale di sopralluogo e gli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a precisare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione. La misura è stata ritenuta giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire una decisione nel merito re adhuc integra, oltre che dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni sollevate. È stata fissata per il merito la prima udienza pubblica del maggio 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare propria del giudizio amministrativo; il provvedimento dispone la sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione può arrecare un pregiudizio rilevante e le questioni dedotte richiedono un ulteriore approfondimento, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente gli effetti per preservare l’integrità della decisione di merito.
- La sospensione cautelare può essere accordata anche in funzione conservativa, quando occorra evitare che l’esecuzione dell’atto renda inutilmente o irreversibilmente pregiudicata la decisione sul merito.
Come è indicizzato
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