Cassazione Civile, Ordinanza n. 28026/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso impositivo notificato nel 2011 con cui l’amministrazione aveva assoggettato a imposta di registro, come atto di trasferimento di terreni agricoli, un atto di costituzione di servitù di metanodotto su terreno agricolo, applicando l’aliquota del 15% invece di quella dell’8% prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. In seguito, l’ufficio ha annullato in autotutela l’atto, ha rinunciato all’appello e alla maggiore pretesa tributaria, e ha chiesto la compensazione delle spese. Il contribuente ha accettato la rinuncia ma ha insistito per la condanna dell’amministrazione alle spese di entrambi i gradi e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La CTR, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese e rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. Il ricorso per cassazione denuncia: 1) violazione delle norme del processo tributario e delle regole sulle spese, per non avere la CTR condannato l’amministrazione alle spese in presenza di rinuncia all’appello accettata senza adesione alla compensazione; 2) omesso esame del fatto che il contribuente aveva accettato la rinuncia ma insistito nella condanna alle spese e nel risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, perché l’amministrazione non si era limitata a rinunciare all’appello ma aveva anche rinunciato alla pretesa sostanziale. Tuttavia ha censurato la CTR per avere compensato le spese solo in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, senza applicare il criterio della soccombenza virtuale e senza verificare l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare a tale criterio ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la regolazione delle spese del merito e per quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
primo comma; secondo comma
il processo si estingue per rinuncia al ricorso e il ricorrente rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la disciplina automatica delle spese della versione originaria è richiamata ma la Corte ricorda i limiti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese possono essere compensate secondo una valutazione complessiva della lite; la deroga al principio di soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la domanda di risarcimento danni proposta dal contribuente è stata rigettata dalla CTR; la Corte non affronta il merito di tale capo perché assorbito
art. 366 c.p.c.
richiamato solo ai fini del requisito di autosufficienza del ricorso
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 Tariffa, parte prima
disciplina l’imposta di registro applicata dall’ufficio all’atto di costituzione della servitù di metanodotto
Corte cost. 4 luglio 2005, n. 274
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo sulle spese nella cessazione della materia del contendere, nei limiti richiamati dalla Corte
Cass. 13 aprile 2016, n. 7273
alla cessazione della materia del contendere per autotutela non segue necessariamente la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale se l’annullamento non dipende da manifesta illegittimità originaria
Cass. Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950
nell’estinzione per cessazione della materia del contendere può disporsi la compensazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, ma solo come valutazione complessiva della lite e non come automatismo
Cass. 21 aprile 2010, n. 19947
richiamata in tema di regolazione delle spese nel processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere
Cass. 31 marzo 2011, n. 9174
richiamata in tema di regolazione delle spese nel processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere
Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883
richiamata sul principio della soccombenza virtuale e sui presupposti della compensazione
Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572
richiamata sul principio della soccombenza virtuale e sui presupposti della compensazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve comunque valutare la lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione che dia conto di gravi ed eccezionali ragioni; non è sufficiente il solo fatto che il giudizio sia cessato per rinuncia o autotutela.
- La distinzione tra rinuncia all’appello e rinuncia alla pretesa sostanziale è decisiva: quando l’amministrazione abbandona anche la pretesa impositiva, la vicenda va qualificata come cessazione della materia del contendere e non come mera rinuncia processuale.
- L’annullamento in autotutela non impone di per sé una condanna alle spese secondo soccombenza virtuale se non emerge una manifesta illegittimità originaria dell’atto impugnato.
- Nel regolamento delle spese del giudizio tributario estinto, la compensazione può essere disposta solo all’esito di una valutazione complessiva della controversia e non in via automatica.
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